Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Locazioni: versamenti delle imposte on line estesi anche a proroghe, cessioni e risoluzioni
Le agenzie per il disbrigo di pratiche amministrative, titolari di licenza, potranno abilitarsi a Entratel per lo svolgimento delle formalità telematiche
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2003 che ha riordinato le disposizioni in materia di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, ha esteso l'utilizzo delle procedure telematiche alle proroghe, cessioni e risoluzioni dei medesimi, ha ampliato le categorie di coloro che svolgono il ruolo di intermediari tra l'amministrazione finanziaria e i soggetti tenuti alla registrazione, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
Infatti, è stato previsto che anche le agenzie incaricate del disbrigo di pratiche amministrative per conto dei propri clienti presso amministrazioni ed enti pubblici possono ottenere l'abilitazione al servizio Entratel, per lo svolgimento delle formalità telematiche relative ai contratti di locazione e di affitto di beni immobili: unico requisito previsto è la titolarità della licenza, rilasciata dalla competente autorità, di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Il provvedimento è accompagnato da un allegato tecnico (cosiddetto "Allegato tecnico quater"), nel quale sono descritte, tra l'altro, le modalità di calcolo delle imposte dovute in relazione alle predette proroghe, cessioni e risoluzioni.
In virtù dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, i contribuenti potranno "abbandonare" le modalità tradizionali di versamento delle imposte relative ai predetti adempimenti: più precisamente, i cosiddetti "grandi proprietari", cioè i possessori di almeno cento unità immobiliari, saranno obbligati ad avvalersi delle modalità telematiche di pagamento, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, dello Statuto del contribuente, il quale prevede che "in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti".
Per i "piccoli proprietari", invece, i versamenti delle imposte relative alle proroghe, cessioni e risoluzioni potranno essere effettuati, a scelta, per via telematica ovvero in maniera consueta, tramite modello F23.
L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione sul proprio sito Internet, nella sezione 'software', un nuovo prodotto informatico che consentirà:
a) la prima registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili; a tal proposito, si sottolinea che sono disponibili i nuovi testi di alcune tipologie di contratto (contratto di locazione a uso abitativo agevolato; contratto di locazione a uso abitativo di natura transitoria; contratto di locazione di natura transitoria per studenti universitari), approvati con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2003, supplemento ordinario n. 59. I nuovi tipi hanno contenuto diverso a seconda che la parte locatrice sia un "grande proprietario" ovvero un proprietario individuale. I vecchi testi potranno essere utilizzati dai contribuenti, fino alla stipula degli accordi - previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 431/1998 - che le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative definiranno in sede locale
b) il pagamento delle imposte dovute sui canoni relativi alle annualità successive alla prima
c) il versamento delle imposte e delle eventuali sanzioni e interessi dovuti in relazione alle proroghe, alle cessioni, alle risoluzioni, alle denunce di maggior durata dei contratti di locazione e di affitto stipulati a tempo indeterminato (ad esempio, contratti di locazioni in cui parte locatrice è un ente pubblico) e di quelli con patto di proroga tacita.
Mentre in passato i versamenti delle imposte dovute per le annualità successive potevano essere effettuati per via telematica soltanto in relazione ai contratti registrati a partire dal 1° gennaio 1999, con l'entrata in vigore del provvedimento del 27 giugno 2003, potranno essere eseguiti con modalità telematiche tutti i versamenti delle imposte dovute con riferimento a contratti di locazione e di affitto registrati dal 1° gennaio 1980 in poi.
Il contribuente può provvedere, come di consueto, al pagamento on line delle imposte di registro, di bollo e di eventuali interessi e sanzioni, purché sia titolare di un conto corrente presso una Banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate per la modalità di pagamento "F24 on-line", e comunichi, nella fase di autenticazione del file da trasmettere, gli estremi del conto corrente (Abi, Cab, numero di conto, Cin) sul quale verranno addebitate le imposte.
Con il nuovo provvedimento l'Agenzia si prefigge di favorire sempre di più il ricorso agli strumenti telematici da parte dei contribuenti, i quali, peraltro, dimostrano alto gradimento verso gli stessi, considerando che, in materia di registrazione dei contratti on line, si è osservato un notevole incremento delle operazioni eseguite dal pc di casa: 340.770, tra registrazioni e pagamenti eseguiti fino al 9 luglio 2003, contro le 29.402 transazioni riferite allo stesso periodo del 2002.
Infatti, è stato previsto che anche le agenzie incaricate del disbrigo di pratiche amministrative per conto dei propri clienti presso amministrazioni ed enti pubblici possono ottenere l'abilitazione al servizio Entratel, per lo svolgimento delle formalità telematiche relative ai contratti di locazione e di affitto di beni immobili: unico requisito previsto è la titolarità della licenza, rilasciata dalla competente autorità, di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Il provvedimento è accompagnato da un allegato tecnico (cosiddetto "Allegato tecnico quater"), nel quale sono descritte, tra l'altro, le modalità di calcolo delle imposte dovute in relazione alle predette proroghe, cessioni e risoluzioni.
In virtù dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, i contribuenti potranno "abbandonare" le modalità tradizionali di versamento delle imposte relative ai predetti adempimenti: più precisamente, i cosiddetti "grandi proprietari", cioè i possessori di almeno cento unità immobiliari, saranno obbligati ad avvalersi delle modalità telematiche di pagamento, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, dello Statuto del contribuente, il quale prevede che "in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti".
Per i "piccoli proprietari", invece, i versamenti delle imposte relative alle proroghe, cessioni e risoluzioni potranno essere effettuati, a scelta, per via telematica ovvero in maniera consueta, tramite modello F23.
L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione sul proprio sito Internet, nella sezione 'software', un nuovo prodotto informatico che consentirà:
a) la prima registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili; a tal proposito, si sottolinea che sono disponibili i nuovi testi di alcune tipologie di contratto (contratto di locazione a uso abitativo agevolato; contratto di locazione a uso abitativo di natura transitoria; contratto di locazione di natura transitoria per studenti universitari), approvati con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2003, supplemento ordinario n. 59. I nuovi tipi hanno contenuto diverso a seconda che la parte locatrice sia un "grande proprietario" ovvero un proprietario individuale. I vecchi testi potranno essere utilizzati dai contribuenti, fino alla stipula degli accordi - previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 431/1998 - che le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative definiranno in sede locale
b) il pagamento delle imposte dovute sui canoni relativi alle annualità successive alla prima
c) il versamento delle imposte e delle eventuali sanzioni e interessi dovuti in relazione alle proroghe, alle cessioni, alle risoluzioni, alle denunce di maggior durata dei contratti di locazione e di affitto stipulati a tempo indeterminato (ad esempio, contratti di locazioni in cui parte locatrice è un ente pubblico) e di quelli con patto di proroga tacita.
Mentre in passato i versamenti delle imposte dovute per le annualità successive potevano essere effettuati per via telematica soltanto in relazione ai contratti registrati a partire dal 1° gennaio 1999, con l'entrata in vigore del provvedimento del 27 giugno 2003, potranno essere eseguiti con modalità telematiche tutti i versamenti delle imposte dovute con riferimento a contratti di locazione e di affitto registrati dal 1° gennaio 1980 in poi.
Il contribuente può provvedere, come di consueto, al pagamento on line delle imposte di registro, di bollo e di eventuali interessi e sanzioni, purché sia titolare di un conto corrente presso una Banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate per la modalità di pagamento "F24 on-line", e comunichi, nella fase di autenticazione del file da trasmettere, gli estremi del conto corrente (Abi, Cab, numero di conto, Cin) sul quale verranno addebitate le imposte.
Con il nuovo provvedimento l'Agenzia si prefigge di favorire sempre di più il ricorso agli strumenti telematici da parte dei contribuenti, i quali, peraltro, dimostrano alto gradimento verso gli stessi, considerando che, in materia di registrazione dei contratti on line, si è osservato un notevole incremento delle operazioni eseguite dal pc di casa: 340.770, tra registrazioni e pagamenti eseguiti fino al 9 luglio 2003, contro le 29.402 transazioni riferite allo stesso periodo del 2002.
Annalisa Paola Campagna
pubblicato Giovedì 3 Luglio 2003
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