Normativa e prassi
Merci importate dai viaggiatori,
Iva e accise diventano più leggere
È in Gazzetta il decreto che disciplina l'esenzione dalle imposte sui beni trasportati nel bagaglio personale
valigie
Esentate da Iva, accise e dazi doganali le merci portate nel bagaglio personale dai viaggiatori provenienti da Paesi terzi o da territori in cui non si applicano le norme fiscali comunitarie, a condizione che non superino i 300 euro di valore (430 se il mezzo di trasporto è l'aereo o la nave) e che si tratti di importazioni non commerciali.
Le nuove regole sono contenute nel decreto ministeriale n. 32/2009, in attuazione della direttiva 2007/74/Ce del 20 dicembre 2007, che aveva modificato le soglie di esenzione per le importazioni occasionali di beni destinati all'uso personale e di quantità tali da poter escludere il fine commerciale.

Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta del 7 aprile, fissa dunque le nuove soglie monetarie, più che raddoppiate rispetto alle vecchie franchigie del Dm 500/1998. Come accennato, sono esentati da Iva, accise e dazi i beni, importati dai viaggiatori provenienti da paesi terzi, che abbiano un valore inferiore a 300 euro. L'importo è elevato a 430 euro per i passeggeri che viaggiano in aereo o in nave. Ai fini dell'applicazione del beneficio le importazioni devono avere natura non commerciale, come previsto dalla direttiva comunitaria.
La soglia si riduce a 150 euro per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni, indipendentemente dal mezzo di trasporto e a 50 euro per le persone residenti nelle zone di frontiera, i lavoratori frontalieri e il personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico internazionale.
Per i dazi doganali l'articolo rinvia al regolamento 2454/1993 della Commissione che prevede limiti analoghi.

I tabacchi sono esentati per un quantitativo massimo di 200 sigarette o 100 sigaretti (sigari di peso non superiore a 3 grammi) o 50 sigari o ancora 250 grammi di tabacco.
Riguardo l'alcol, il limite è di un litro, se la percentuale alcolica è superiore al 22%, è di due litri se inferiore (tabella A allegata al decreto).
Per i carburanti, invece, il beneficio è accordato alla quantità contenuta nel serbatoio del mezzo di trasporto (più eventuali altri 10 litri trasportati in un recipiente).
Quantitativi decisamente inferiori per i frontalieri (tabella B allegata al decreto).

Va ricordato, infine, che le nuove regole, anticipate da una circolare delle Dogane (n. 43/2008), sono in vigore dal 1° dicembre 2008, secondo quanto disposto dall'articolo 19 della direttiva comunitaria.
Patrizia De Juliis
pubblicato Mercoledì 8 Aprile 2009

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