Normativa e prassi
Modelli 730, adeguati i compensi
per chi presta assistenza fiscale
Aggiornamento Istat delle somme spettanti a Caf, professionisti e sostituti d'imposta per le dichiarazioni presentate nel 2010 per l’anno d’imposta 2009
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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 12 settembre del decreto ministeriale 14 giugno 2011, viene ufficializzata la rivalutazione degli importi riconosciuti ai Centri di assistenza fiscale, ai sostituti d'imposta e ai professionisti abilitati che forniscono assistenza ai contribuenti per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi presentate tramite modello 730.

Il parametro usato per l'adeguamento dei compensi è l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat, riferito al 2010. La variazione percentuale comunicata dall'Istituto di statistica per lo scorso anno risulta pari a + 1,6 per cento.

Il compenso per ciascuna dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti abilitati passa quindi da 16,03 a 16,29 euro. Per i sostituti d'imposta che hanno raccolto ed elaborato lo scorso anno le dichiarazioni dei propri dipendenti, invece, il compenso è rivalutato da 12,82 a 13,03 euro.
Per le dichiarazioni presentate in forma congiunta, il compenso spetta in misura doppia.

Le modalità per la corresponsione dei compensi dovuti ai Caf e professionisti sono stabilite dal decreto ministeriale del 29 marzo 2007. Scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni, i soggetti interessati presentano al dipartimento Finanze la fattura relativa alle prestazioni effettuate. L'Agenzia delle Entrate, dopo aver controllato i modelli ricevuti, comunica al dipartimento Finanze del Mef il numero di dichiarazioni - per le quali spetta il compenso - elaborate e trasmesse da ciascun soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, avvertendo lo stesso con comunicazione via Entratel. Il passo successivo è la liquidazione degli importi da parte del dipartimento.
I sostituti d'imposta che hanno già ricevuto le somme spettanti per l'attività svolta nel 2010 possono recuperare la differenza riducendo i versamenti delle ritenute fiscali relative al mese di settembre.

r.fo.
pubblicato Martedì 13 Settembre 2011

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