Normativa e prassi
Mutuo casa, interessi passivi
detraibili anche se di "parte"
In caso di acquisto unitario di più immobili, quota agevolabile in proporzione alle singole rendite catastali
Porte aperte alla detrazione del 19% per gli interessi passivi relativi alla sola quota del mutuo imputabile all'abitazione principale e alla relativa pertinenza, anche se queste fanno parte di un fabbricato composto da altre unità immobiliari, comprato unitariamente e per il cui acquisto è stato contratto un solo mutuo. Per calcolare la quota di interessi detraibili, occorre prima individuare la percentuale del prezzo di acquisto riferibile agli immobili agevolabili, data dalla proporzione tra le rendite catastali delle singole unità che compongono il fabbricato. La percentuale ottenuta va poi applicata al valore complessivo del mutuo.

E' quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 117/E del 29 aprile, in risposta al quesito di un contribuente che ha acquistato, contraendo un unico mutuo, un fabbricato composto da tre unità immobiliari, rispettivamente classificate A/2 (adibita ad abitazione principale), A/3 (in fase di ristrutturazione per essere successivamente accorpata alla prima) e C/6 (pertinenza dell'abitazione principale).
L'interpellante ritiene di poter fruire della detrazione del 19% sugli interessi passivi relativi alla parte del mutuo riguardante l'acquisto dell'abitazione principale e della sua pertinenza (immobili A/2 e C/6). Per stabilire l'importo agevolabile, propone di calcolare la percentuale delle rendite catastali delle due unità rispetto al prezzo globale dell'intero fabbricato e di applicare la stessa proporzione all'importo del mutuo.

L'Agenzia concorda con l'ipotesi elaborata dal contribuente.
Come stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir, è possibile usufruire della detrazione d'imposta del 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 4.000 euro, corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, comprese le relative pertinenze. In questo caso, quindi, l'agevolazione può essere fruita per gli immobili A/2 e C/6. Per quanto riguarda, invece, la terza unità catastale, in corso di ristrutturazione, il beneficio fiscale spetterà solo quando la stessa sarà accorpata all'abitazione principale, secondo le intenzioni manifestate dal contribuente.
Pieno accordo viene espresso da parte dell'Amministrazione finanziaria sulle prospettate modalità di calcolo della quota di mutuo imputabile alle due unità per le quali compete la detrazione.

L'Agenzia, infine, ricorda che, nel caso in cui il mutuo stipulato abbia un valore superiore al costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile (comprensivo delle spese del notaio e degli altri oneri accessori), l'agevolazione va limitata solo al predetto costo, ricorrendo, per il calcolo degli interessi ammissibili alla detrazione, alla seguente formula (circolare 15/2005):

(costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati) / capitale dato in mutuo


La stessa circolare ha inoltre precisato che, per usufruire della detrazione, occorre che dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca risulti che lo stesso è stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale. In assenza di tale attestazione, il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (risoluzione 147/2006).

Alessandra Gambadoro
pubblicato Mercoledì 29 Aprile 2009

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