Normativa e prassi
Nel concordato fallimentare
tutti i frutti sono dell'assuntore
È l'unico soggetto a cui far riferimento in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di omologa
Gli interessi attivi maturati sui depositi della procedura fallimentare sono soggetti a tassazione in capo all'assuntore. Con la chiusura del concordato, infatti, il fallito è liberato dai propri impegni avendo trasferito le attività e le passività all'assuntore, che diviene unico soggetto di riferimento.
A queste conclusioni è giunta la risoluzione n. 263/E del 26 ottobre.

La procedura di concordato fallimentare con l'intervento di un terzo assuntore è prevista dagli articoli 124 e seguenti della legge fallimentare (regio decreto 267/1942) ed è finalizzata a favorire la chiusura del periodo d'imposta della procedura fallimentare.
In particolare, l'articolo 124 prevede che "la proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo" mentre il successivo articolo 125 stabilisce che "la proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte".
Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto ed è omologato dal Tribunale, previa verifica della regolarità della procedura, con decreto motivato. Scaduti i termini per opporsi all'omologazione, il decreto di omologa diventa definitivo e il Tribunale dichiara chiuso il fallimento.

Ciò premesso, occorre evidenziare che il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato rappresenta il momento dal quale scaturiscono determinati effetti sia per il soggetto fallito che per il terzo assuntore.
A partire da tale data, infatti, si chiude il periodo d'imposta della procedura fallimentare: l'assuntore si accolla le passività (alle percentuali e alle condizioni concordate) e diviene proprietario di tutte le attività della società fallita, mentre il fallito è liberato dai propri debiti.

Da un punto di vista fiscale, il legislatore non ha previsto una specifica disposizione normativa applicabile al concordato fallimentare con intervento di un terzo assuntore.
Tuttavia, l'articolo 183 del Tuir disciplina la soggettività passiva del fallito stabilendo che la tassazione deve avvenire sul residuo attivo della procedura fallimentare, ossia sul valore di quanto gli è restituito al termine della procedura concorsuale.
Di conseguenza, nel concordato fallimentare con intervento di un terzo, il residuo attivo della procedura fallimentare è sempre pari a zero, in quanto il patrimonio della massa fallimentare è interamente trasferito al soggetto assuntore (cfr Corte di cassazione, sentenza 15568/2000).

Sulla tassazione da riservare all'assuntore, la risoluzione 118/2007 aveva in precedenza chiarito che i debiti che l'assuntore si fa carico di estinguere altro non rappresentano che il costo necessario per acquisire i beni presenti nell'attivo fallimentare. In altri termini, l'assuntore:
  • si accolla le passività e diviene proprietario di tutte le attività della società fallita a un valore fiscale coincidente con il valore delle passività accollate
  • non è tassato al momento dell'omologazione del concordato fallimentare, ma nel successivo momento in cui si verifica l'alienazione a titolo oneroso dei beni.

La risoluzione in commento, coerentemente con quanto evidenziato nella precedente risoluzione 118/2007, affronta il problema della tassazione da applicare sugli interessi che derivano dai depositi della procedura concorsuale.
Nel concordato fallimentare può accadere, infatti, che l'assuntore - in ottemperanza a quanto stabilito nella sentenza di omologa concordataria - versi liquidità sui depositi della procedura concorsuale per soddisfare gli impegni della procedura concordataria. Da tale liquidità maturano interessi attivi che sono restituiti all'assuntore qualora non vi siano più debiti della procedura concorsuale da soddisfare.

In tale contesto, la risoluzione in esame chiarisce che, con la chiusura della procedura fallimentare, l'assuntore diviene l'unico soggetto a cui far riferimento per l'attribuzione dei frutti derivanti dagli impegni assunti nel concordato. Con il passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato, infatti, il fallito è liberato dai propri impegni, avendo trasferito all'assuntore le proprie attività e passività.
È in capo all'assuntore, quindi, che occorre individuare la soggettività passiva relativa agli interessi attivi maturati sui depositi della procedura concorsuale: in altri termini, è l'assuntore (e non il fallito) che deve assoggettare a tassazione i predetti interessi e che ha, al contempo, la possibilità di scomputare dal proprio reddito le ritenute d'acconto subite sui medesimi interessi.
Vincenzo Cipriani
pubblicato Lunedì 26 Ottobre 2009

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