Normativa e prassi
Niente Iva a esigibilità differita
tra consorzio e consorziate
Le aziende possono sfruttare l'agevolazione se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 7 del Dl 185/2008
mani

L'Iva a esigibilità differita di cui gode il consorzio quando fattura all'ente pubblico non si estende alle prestazioni rese dalle aziende consorziate al consorzio perché tale regime rappresenta un'agevolazione soggettiva che non può essere applicata a casi diversi da quelli espressamente previsti dalla norma (articolo 6, quinto comma, del Dpr 633/1972). Se, però, si verificano tutte le condizioni previste dall'articolo 7 del Dl 185/2008 e dal decreto del 26 marzo 2009 del ministero dell'Economia e delle Finanze anche l'impresa può emettere fattura con esigibilità differita nei confronti del consorzio, annotando sul documento fiscale che si tratta di un'operazione effettuata in base all'articolo 7 del Dl 185/2008.

Con la risoluzione n. 242/E del 27 agosto 2009 l'Agenzia risponde all'interpello presentato da una società facente parte di un consorzio che nei confronti delle consorziate agisce come mandatario senza rappresentanza, occupandosi di appalti e concessioni di opere pubbliche e private. Il consorzio fattura al committente con Iva a esigibilità differita in base all'articolo 6, quinto comma, del Dpr 633/1972 e, successivamente, le consorziate fatturano al consorzio.

La società istante ritiene che, sulla base del rapporto di mandato senza rappresentanza esistente, le prestazioni rese dal consorzio all'esterno e quelle rese dalle consorziate al consorzio si equivalgono in base a quanto disposto dall'articolo 3, terzo comma, ultimo periodo del Dpr 633/1972. Pertanto, secondo l'interpellante, anche le aziende possono fatturare al consorzio con Iva a esigibilità differita.

L'Agenzia è di parere contrario. I tecnici del fisco evidenziano che, come affermato in precedenza dall'Amministrazione finanziaria (cfr. risoluzioni n. 67/E del 23 maggio 2000, n. 145/E del 15 maggio 2002 e n. 355/E del 14 novembre 2002 ), "l'equiparazione" nel rapporto tra mandante e mandatario sopra citato è possibile " …in relazione alla qualificazione oggettiva delle prestazioni, ma non anche in relazione all'aspetto soggettivo…". Nel caso in esame, il regime dell'Iva con esigibilità differita rappresenta un'agevolazione soggettiva dotata di natura speciale e derogatoria che richiede un'interpretazione specifica (cfr. risoluzioni n. 99/E del 30 luglio 2004 e n. 271/E del 28 settembre 2007) e che non può essere estesa a soggetti diversi da quelli previsti esplicitamente dalla norma. 
 

r.fo.
pubblicato Giovedì 27 Agosto 2009

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