Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Non imbarca l'Iva il peschereccio
che fa il rifornimento di gasolio
che fa il rifornimento di gasolio
Soltanto il vettovagliamento tra le provviste di bordo che scontano l'imposta. Escluse, invece, le scorte che assicurano l'alimentazione e il funzionamento dei motori
I rifornimenti di carburanti e lubrificanti destinati alle navi da pesca costiera usufruiscono del regime di non imponibilità Iva. Il chiarimento è nella risoluzione n. 10/E dell'1 febbraio. Il documento affronta la questione della portata applicativa dell'articolo 8, comma 2, lettera e), n. 4), della legge comunitaria 2010 (n. 217/2011) che, introducendo rilevanti cambiamenti normativi in materia di Iva finalizzati al recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie 2009/69/Ce e 2009/162/Ue, ha tra l'altro modificato, a decorrere dal 17 gennaio 2012, l'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del Dpr 633/1972, concernente le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, per le quali si applica il regime di non imponibilità Iva.
Dubbi interpretativi
La precedente versione dell'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del Dpr 633/1972, assimilava alle cessioni all'esportazione "le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento".
La norma comunitaria, nell'individuare, per le navi adibite alla pesca costiera, quali forniture non possono godere della non imponibilità, ha sostituito il termine "vettovagliamento" con l'espressione "provviste di bordo" utilizzata dall'articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112/Ce.
Ciò ha comportato incertezze interpretative in ordine all'applicabilità del regime di non imponibilità alle forniture di carburante utilizzato per le suddette imbarcazioni.
Il dubbio deriva, in particolare, dall'articolo 252 del Dpr 43/1973 (Testo unico in materia doganale - Tud), in base al quale, nel novero delle provviste di bordo delle navi, rientrano "i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare l'alimentazione degli organi di propulsione della nave e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo". Di conseguenza, nella definizione di provviste di bordo, ricadrebbero anche il carburante e il lubrificante utilizzato per l'alimentazione degli organi di propulsione della nave.
La soluzione dell'Agenzia delle Entrate
Poiché la modifica dell'articolo 8-bis è stata apportata nell'ottica di rendere il testo della disposizione interna più aderente a quello della norma comunitaria, la soluzione dell'Amministrazione finanziaria prende le mosse dall'esame della versione in lingua italiana dell'articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112/Ce, ai sensi del quale gli Stati membri esentano "le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca, nonché delle navi adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare e delle navi adibite alla pesca costiera, salvo, per queste ultime, le provviste di bordo".
L'analisi testuale porta a ritenere che il termine "provviste di bordo" non possa essere identificato con i "beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento", ai quali si riferisce la prima parte della norma, altrimenti per le navi adibite alla pesca costiera non ci sarebbe alcun margine per l'applicazione del regime di non imponibilità previsto dall'articolo 148 della direttiva.
A sostegno di tale interpretazione, l'Agenzia fa riferimento alla versione in lingua inglese del medesimo articolo 148, la quale utilizza, per le operazioni in regime di non imponibilità, le espressioni "fuelling" (rifornimento) e "provisioning" (vettovagliamento) e, per l'esclusione dal regime di non imponibilità, il termine "ships' provisions" (vettovagliamento).
Dall'analisi comparata dei testi, risulta confermato che il termine "provviste di bordo" è usato nella normativa comunitaria come sinonimo di "vettovagliamento".
Considerato, poi, che dall'iter di approvazione della legge comunitaria 2010 non risulta l'intenzione del legislatore nazionale di ampliare il significato del termine "vettovagliamento" e che sulla questione non risulta avviata una procedura di infrazione nel confronti dello Stato italiano, l'Agenzia delle Entrate conclude che alla modifica normativa possa attribuirsi una finalità esclusivamente redazionale che non incide sulla portata del regime di non imponibilità applicabile al rifornimento di carburante delle navi adibite alla pesca costiera.
Sulla base di queste argomentazioni, ai soli fini dell'interpretazione dell'articolo 8-bis del Dpr 633/1972, al termine "provviste di bordo" va quindi attribuito un significato più ristretto, limitato al solo vettovagliamento, rispetto a quello utilizzato ai fini doganali dall'articolo 252 del Tud.
Dubbi interpretativi
La precedente versione dell'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del Dpr 633/1972, assimilava alle cessioni all'esportazione "le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento".
La norma comunitaria, nell'individuare, per le navi adibite alla pesca costiera, quali forniture non possono godere della non imponibilità, ha sostituito il termine "vettovagliamento" con l'espressione "provviste di bordo" utilizzata dall'articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112/Ce.
Ciò ha comportato incertezze interpretative in ordine all'applicabilità del regime di non imponibilità alle forniture di carburante utilizzato per le suddette imbarcazioni.
Il dubbio deriva, in particolare, dall'articolo 252 del Dpr 43/1973 (Testo unico in materia doganale - Tud), in base al quale, nel novero delle provviste di bordo delle navi, rientrano "i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare l'alimentazione degli organi di propulsione della nave e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo". Di conseguenza, nella definizione di provviste di bordo, ricadrebbero anche il carburante e il lubrificante utilizzato per l'alimentazione degli organi di propulsione della nave.
La soluzione dell'Agenzia delle Entrate
Poiché la modifica dell'articolo 8-bis è stata apportata nell'ottica di rendere il testo della disposizione interna più aderente a quello della norma comunitaria, la soluzione dell'Amministrazione finanziaria prende le mosse dall'esame della versione in lingua italiana dell'articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112/Ce, ai sensi del quale gli Stati membri esentano "le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca, nonché delle navi adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare e delle navi adibite alla pesca costiera, salvo, per queste ultime, le provviste di bordo".
L'analisi testuale porta a ritenere che il termine "provviste di bordo" non possa essere identificato con i "beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento", ai quali si riferisce la prima parte della norma, altrimenti per le navi adibite alla pesca costiera non ci sarebbe alcun margine per l'applicazione del regime di non imponibilità previsto dall'articolo 148 della direttiva.
A sostegno di tale interpretazione, l'Agenzia fa riferimento alla versione in lingua inglese del medesimo articolo 148, la quale utilizza, per le operazioni in regime di non imponibilità, le espressioni "fuelling" (rifornimento) e "provisioning" (vettovagliamento) e, per l'esclusione dal regime di non imponibilità, il termine "ships' provisions" (vettovagliamento).
Dall'analisi comparata dei testi, risulta confermato che il termine "provviste di bordo" è usato nella normativa comunitaria come sinonimo di "vettovagliamento".
Considerato, poi, che dall'iter di approvazione della legge comunitaria 2010 non risulta l'intenzione del legislatore nazionale di ampliare il significato del termine "vettovagliamento" e che sulla questione non risulta avviata una procedura di infrazione nel confronti dello Stato italiano, l'Agenzia delle Entrate conclude che alla modifica normativa possa attribuirsi una finalità esclusivamente redazionale che non incide sulla portata del regime di non imponibilità applicabile al rifornimento di carburante delle navi adibite alla pesca costiera.
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Eleonora Ceci
Stella Torraco
pubblicato Mercoledì 1 Febbraio 2012
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