Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Non sfugge ai tributi speciali
l'arruolamento del marinaio
l'arruolamento del marinaio
È sottoposta a tassazione la registrazione dei contratti di assunzione del personale impiegato sui mercantili
È soggetta al pagamento dei tributi speciali la registrazione dei contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi da pesca e mercantili.
Questo è in sostanza quanto precisato dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 219/E del 12 agosto, che fa luce sull'applicazione dei tributi speciali con riferimento alle attestazioni di avvenuta registrazione dei contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima.
Secondo quanto stabilito nella circolare n. 226/2000 del dipartimento delle Entrate del Ministero delle finanze, che ha fornito chiarimenti sulla registrazione degli atti pubblici alla luce delle nuove disposizioni dettate dalla legge n. 340/2000, a seguito della registrazione "I competenti uffici dell'Amministrazione Finanziaria, (…), rilasciano un attestato di registrazione…" che "…sostituisce gli adempimenti posti a carico dell'Ufficio dall'articolo 16, comma 4…" del Testo unico dell'imposta di registro, il quale, prevedendo le modalità di esecuzione della registrazione, stabilisce che "L'ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto (…), annota la data e il numero della registrazione (…); l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati".
Dunque, è proprio l'attestazione di registrazione richiamata nella menzionata circolare del 2000 che costituisce il presupposto oggettivo per l'applicazione dei tributi speciali disciplinati dal Dpr 26 ottobre 1972, n. 648.
In particolare, poiché la nota al titolo II della Tabella A annessa al citato Dpr, contenente i "Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle Finanze" stabilisce espressamente, che "L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali (…) viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge", non sussistendo alcuna norma esentativa risulta legittima la richiesta del pagamento dei tributi speciali previsti dal titolo II, punto 2, della Tabella allegata al Dpr n. 648/1972, per le "… attestazioni di qualsiasi specie…" nella misura stabilita in euro 3,72 per ogni certificato, attestazione, copia e estratto, euro 1,24 per la prima pagina e euro 0,62 per ogni pagina successiva.
Questo è in sostanza quanto precisato dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 219/E del 12 agosto, che fa luce sull'applicazione dei tributi speciali con riferimento alle attestazioni di avvenuta registrazione dei contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima.
Secondo quanto stabilito nella circolare n. 226/2000 del dipartimento delle Entrate del Ministero delle finanze, che ha fornito chiarimenti sulla registrazione degli atti pubblici alla luce delle nuove disposizioni dettate dalla legge n. 340/2000, a seguito della registrazione "I competenti uffici dell'Amministrazione Finanziaria, (…), rilasciano un attestato di registrazione…" che "…sostituisce gli adempimenti posti a carico dell'Ufficio dall'articolo 16, comma 4…" del Testo unico dell'imposta di registro, il quale, prevedendo le modalità di esecuzione della registrazione, stabilisce che "L'ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto (…), annota la data e il numero della registrazione (…); l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati".
Dunque, è proprio l'attestazione di registrazione richiamata nella menzionata circolare del 2000 che costituisce il presupposto oggettivo per l'applicazione dei tributi speciali disciplinati dal Dpr 26 ottobre 1972, n. 648.
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Anna Rita Zannella
pubblicato Mercoledì 12 Agosto 2009
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