Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Notifica di atti e avvisi fiscali.
Il modello per far sapere dove
Il modello per far sapere dove
Disponibile da subito sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, in versione editabile, il suo utilizzo diventerà obbligatorio a partire dal 2 gennaio prossimo
Approvato il modello per comunicare l’indirizzo, diverso dal domicilio fiscale, presso il quale si vuole ricevere la notifica degli atti e degli avvisi provenienti dall’Agenzia delle Entrate (provvedimento del 2 novembre).
In base alle modifiche apportate all’articolo 60 del Dpr 600/1973 dall’articolo 38 del decreto legge 78/2010, infatti, l’elezione del domicilio non transita più dalla dichiarazione annuale, ma deve risultare da apposita comunicazione, inviata con raccomandata all’ufficio delle Entrate territorialmente competente o trasmessa in via telematica.
Il modello, con le istruzioni e l’informativa sul trattamento dei dati, è disponibile da subito sul sito dell’Agenzia, in versione editabile; può, cioè, essere direttamente compilato al computer, stampato e firmato.
Nel rispetto delle regole stabilite dallo Statuto dei diritti del contribuente, il suo utilizzo diventerà obbligatorio a partire dal 2 gennaio 2012.
La presentazione, come già anticipato, può avvenire tramite raccomandata A/R indirizzata all’ufficio dell’Agenzia competente in base al domicilio fiscale del contribuente (allegando la fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive la comunicazione), o, per chi è abilitato ai servizi telematici delle Entrate, utilizzando la specifica procedura web.
In quest’ultimo caso, per la sensibilità dei dati, l’invio dovrà essere fatto direttamente dal contribuente interessato, senza possibilità di ricorrere agli intermediari.
Prima della modifica normativa, il contribuente poteva indicare l’indirizzo per le notifiche soltanto in occasione della presentazione di una dichiarazione o tramite raccomandata postale all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
In base alle modifiche apportate all’articolo 60 del Dpr 600/1973 dall’articolo 38 del decreto legge 78/2010, infatti, l’elezione del domicilio non transita più dalla dichiarazione annuale, ma deve risultare da apposita comunicazione, inviata con raccomandata all’ufficio delle Entrate territorialmente competente o trasmessa in via telematica.
Il modello, con le istruzioni e l’informativa sul trattamento dei dati, è disponibile da subito sul sito dell’Agenzia, in versione editabile; può, cioè, essere direttamente compilato al computer, stampato e firmato.
Nel rispetto delle regole stabilite dallo Statuto dei diritti del contribuente, il suo utilizzo diventerà obbligatorio a partire dal 2 gennaio 2012.
La presentazione, come già anticipato, può avvenire tramite raccomandata A/R indirizzata all’ufficio dell’Agenzia competente in base al domicilio fiscale del contribuente (allegando la fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive la comunicazione), o, per chi è abilitato ai servizi telematici delle Entrate, utilizzando la specifica procedura web.
In quest’ultimo caso, per la sensibilità dei dati, l’invio dovrà essere fatto direttamente dal contribuente interessato, senza possibilità di ricorrere agli intermediari.
Prima della modifica normativa, il contribuente poteva indicare l’indirizzo per le notifiche soltanto in occasione della presentazione di una dichiarazione o tramite raccomandata postale all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
r.fo.
pubblicato Mercoledì 2 Novembre 2011
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