Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 8:41
Normativa e prassi
Nuovi investimenti in Campania.
Credito d'imposta pronto per l'uso
Credito d'imposta pronto per l'uso
Istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione dell'incentivo alle imprese introdotto con legge regionale
Via libera all'utilizzo del credito d'imposta da parte delle imprese che hanno effettuato investimenti produttivi in Campania e sono state ammesse all'agevolazione concessa dall'ente territoriale per promuovere lo sviluppo economico nel territorio della regione.
L'incentivo è stato previsto dalla legge regionale 21/2007 a favore delle imprese che acquisiscono, anche mediante leasing, beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o impiantate sul territorio campano. Il beneficio - per la cui fruizione è necessaria la preventiva concessione dell'agevolazione da parte dell'ente - consiste in un credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
A tale scopo, la risoluzione n. 17/E dell'8 marzo istituisce il codice tributo "3895", da indicare non solo per gli importi a credito, ma anche per quelli a debito, qualora si intenda ricorrere al ravvedimento per restituire spontaneamente, comprensivo degli interessi, il credito d'imposta erroneamente utilizzato. In quest'ultimo caso, è dovuta anche la sanzione ridotta, per la quale viene istituito l'apposito codice tributo "3896".
I nuovi codici devono essere esposti nella sezione "Erario" dell'F24, mentre nella colonna "anno di riferimento" va indicato quello in cui l'agevolazione è stata concessa.
L'incentivo è stato previsto dalla legge regionale 21/2007 a favore delle imprese che acquisiscono, anche mediante leasing, beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o impiantate sul territorio campano. Il beneficio - per la cui fruizione è necessaria la preventiva concessione dell'agevolazione da parte dell'ente - consiste in un credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
A tale scopo, la risoluzione n. 17/E dell'8 marzo istituisce il codice tributo "3895", da indicare non solo per gli importi a credito, ma anche per quelli a debito, qualora si intenda ricorrere al ravvedimento per restituire spontaneamente, comprensivo degli interessi, il credito d'imposta erroneamente utilizzato. In quest'ultimo caso, è dovuta anche la sanzione ridotta, per la quale viene istituito l'apposito codice tributo "3896".
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r.fo.
pubblicato Lunedì 8 Marzo 2010
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