Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Ok alla variazione in diminuzione
per il reso beni "da contratto"
per il reso beni "da contratto"
Il documento di rettifica deve contenere gli elementi necessari per la correlazione alla fattura originaria
La facoltà di resa dei bancali in legno, ceduti - per agevolare il trasporto - insieme ai materiali oggetto della compravendita, può configurare una clausola risolutiva parziale del contratto e costituire, di conseguenza, il presupposto per operare la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta. Il documento che attesta la variazione dovrà necessariamente essere correlato alla fattura originaria e contenere: le generalità di cedente e cessionario, la qualità e la quantità del bene venduto (e poi reso), l'ammontare dell'imponibile, dell'imposta e dell'aliquota applicata. Queste informazioni possono risultare o da un'apposita nota di variazione o, in alternativa, dalla fattura che certifica una successiva cessione di beni.
Sono, in sintesi, i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 85/E del 31 marzo a una Spa che opera nel settore dei materiali per l'edilizia e chiede di conoscere se è corretto operare la variazione in diminuzione nel caso in cui il cliente eserciti la facoltà di resa, prevista sul contratto, dei bancali (o "palette") utilizzati per agevolare il trasporto dei sacchi di cemento. La società chiede inoltre di sapere se, in caso di restituzione, sia più corretto rimborsare al cliente il valore dei bancali ed emettere contestualmente una nota di accredito a fronte della fattura già emessa o, in alternativa, emettere, al momento della successiva cessione, una fattura contenente l'indicazione sia dell'Iva a debito relativa a merci e bancali sia dell'imposta a credito relativa alle palette restituite.
Positivo il parere dell'Agenzia, che coglie l'occasione per ricordare la disposizione contenuta nell'articolo 26, secondo comma, del "decreto Iva": nel caso in cui un'operazione già fatturata successivamente alla registrazione viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, a causa di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione. Diritto che - sottolineano le Entrate - deve essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto.
Nel caso in questione, la facoltà di resa delle palette configura una clausola risolutiva parziale apposta al contratto di compravendita, stabilita nell'interesse del cliente e dipendente dalla sua volontà. In altre parole, posto che il contratto di compravendita di cemento e bancali è perfetto ed efficace fin dal momento della stipula, la clausola con cui si pattuisce la facoltà di restituzione permette "che il cessionario si riservi un potere sulla sorte (parziale) del contratto, che viene a manifestarsi, nel caso in esame, attraverso un comportamento concludente di quest'ultimo". Ne consegue che la clausola in questione "può costituire il presupposto al verificarsi del quale è possibile operare la variazione ai sensi dell'articolo 26, secondo comma" del decreto Iva, come peraltro già chiarito dalla risoluzione prot. 502289 del 1975, relativamente all'ipotesi di restituzione di prodotti difettosi. Nel caso in esame, il presupposto della variazione in diminuzione si verificherà alla data di restituzione delle palette.
Entrando nel dettaglio degli adempimenti fiscali, appena il cliente avrà restituito le palette, la società dovrà rettificare quanto già fatturato e contabilizzato. Il documento che attesta la variazione dovrà necessariamente contenere generalità di cedente e cessionario, natura e quantità del bene ceduto (e poi reso), ammontare dell'imponibile, dell'imposta e aliquota applicata, così da essere correlato alla fattura originaria. Dati che potranno essere riportati nella nota di variazione o, in alternativa, direttamente nella fattura relativa all'acquisto successivo. Va da sé che il cedente avrà diritto alla detrazione dell'imposta oggetto di variazione - previa registrazione del documento - mentre il cessionario dovrà annotare nel registro delle fatture emesse l'imponibile e l'imposta corrispondente, al fine di operare la corrispondente rettifica a debito.
Sono, in sintesi, i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 85/E del 31 marzo a una Spa che opera nel settore dei materiali per l'edilizia e chiede di conoscere se è corretto operare la variazione in diminuzione nel caso in cui il cliente eserciti la facoltà di resa, prevista sul contratto, dei bancali (o "palette") utilizzati per agevolare il trasporto dei sacchi di cemento. La società chiede inoltre di sapere se, in caso di restituzione, sia più corretto rimborsare al cliente il valore dei bancali ed emettere contestualmente una nota di accredito a fronte della fattura già emessa o, in alternativa, emettere, al momento della successiva cessione, una fattura contenente l'indicazione sia dell'Iva a debito relativa a merci e bancali sia dell'imposta a credito relativa alle palette restituite.
Positivo il parere dell'Agenzia, che coglie l'occasione per ricordare la disposizione contenuta nell'articolo 26, secondo comma, del "decreto Iva": nel caso in cui un'operazione già fatturata successivamente alla registrazione viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, a causa di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione. Diritto che - sottolineano le Entrate - deve essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto.
Nel caso in questione, la facoltà di resa delle palette configura una clausola risolutiva parziale apposta al contratto di compravendita, stabilita nell'interesse del cliente e dipendente dalla sua volontà. In altre parole, posto che il contratto di compravendita di cemento e bancali è perfetto ed efficace fin dal momento della stipula, la clausola con cui si pattuisce la facoltà di restituzione permette "che il cessionario si riservi un potere sulla sorte (parziale) del contratto, che viene a manifestarsi, nel caso in esame, attraverso un comportamento concludente di quest'ultimo". Ne consegue che la clausola in questione "può costituire il presupposto al verificarsi del quale è possibile operare la variazione ai sensi dell'articolo 26, secondo comma" del decreto Iva, come peraltro già chiarito dalla risoluzione prot. 502289 del 1975, relativamente all'ipotesi di restituzione di prodotti difettosi. Nel caso in esame, il presupposto della variazione in diminuzione si verificherà alla data di restituzione delle palette.
Entrando nel dettaglio degli adempimenti fiscali, appena il cliente avrà restituito le palette, la società dovrà rettificare quanto già fatturato e contabilizzato. Il documento che attesta la variazione dovrà necessariamente contenere generalità di cedente e cessionario, natura e quantità del bene ceduto (e poi reso), ammontare dell'imponibile, dell'imposta e aliquota applicata, così da essere correlato alla fattura originaria. Dati che potranno essere riportati nella nota di variazione o, in alternativa, direttamente nella fattura relativa all'acquisto successivo. Va da sé che il cedente avrà diritto alla detrazione dell'imposta oggetto di variazione - previa registrazione del documento - mentre il cessionario dovrà annotare nel registro delle fatture emesse l'imponibile e l'imposta corrispondente, al fine di operare la corrispondente rettifica a debito.
Chiara Ciranda
Laura Mingioni
pubblicato Martedì 31 Marzo 2009
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