Normativa e prassi
Operazioni Iva e spesometro
come partire col piede giusto
Le risposte dell’Agenzia alla stampa specializzata sul nuovo, ma anche sui già rodati strumenti accertativi
In primo piano la comunicazione che i soggetti Iva devono inviare on line all’Amministrazione finanziaria per informarla di tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto con corrispettivi che raggiungono o superano i 3mila euro. In scena anche accertamento sintetico e redditometro (circolare 28/E).
 
Sullo spesometro
La regola generale, introdotta dal Dl 78/2010, che ricade sui soggetti passivi Iva, è l’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute) con corrispettivi che raggiungono o superano i 3mila euro (di imponibile, Iva esclusa). Ma, tra il dire e il fare, tra la stesura della norma e la sua entrata a regime, è stata emanata una serie di documenti, affinché quanto disposto potesse trovare applicazione. Tra questi, il provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010, da cui, la circolare 28/E del 21 giugno, attinge alcune precisazioni che consentono all’Agenzia di chiarire diversi dubbi proposti dalla stampa economica.
 
Così, in risposta al quesito relativo alle modalità di verifica della soglia dei 3mila euro in caso di più operazioni tra uno stesso fornitore nei confronti di uno stesso cliente, la circolare ribadisce, sulla scia del provvedimento, che per taluni tipi di contratti (anche verbali), caratterizzati dalla continuità della prestazione, è previsto che i 3mila euro vadano computati avendo riguardo al totale dei corrispettivi dell’anno solare. I contratti in questione sono gli appalti, le forniture, le somministrazioni e, in generale tutti quelli da cui derivano corrispettivi periodici. Per le altre tipologie, il limite va verificato in relazione alla singola operazione.
 
Sulla “data dell’operazione” da indicare nella comunicazione è specificato che va riportata quella di registrazione, ma se quest’ultima non è prevista fa fede la data della fattura.
 
Sì alla comunicazione per le cessioni di autoveicoli, no per le compravendite di immobili. Il motivo del differente trattamento va ricercato negli “archivi” dell’Anagrafe tributaria che ospitano soltanto le “variazioni” del mercato immobiliare e non accolgono, invece, i passaggi di proprietà degli autoveicoli che, pertanto, non possono essere monitorati facilmente.
 
Privati o meno, sopra determinati importi la comunicazione va sempre effettuata. A questo proposito si ricorda che poco rileva l’elemento soggettivo, mentre conta quello oggettivo, in particolare il corrispettivo connesso alle operazioni. Il Dl 78/2010 ha, infatti, stabilito che l’obbligo scatta al superamento di due diverse soglie, rispettivamente di 3mila e 3.600 euro, a seconda che la transazione sia o non sia soggetta all’emissione della fattura. In più, va detto che per il periodo d’imposta 2010, la soglia è elevata a 25mila euro e la debuttante comunicazione è limitata alle sole operazioni con obbligo di fatturazione. 
 
Accertamento sintetico e redditometro: l’uno o l’altro
L’Agenzia conferma l’alternatività dei due strumenti accertativi. In particolare, la scelta dell’uno o dell’altro da parte degli uffici sarà effettuata di volta in volta, in base al caso concreto.
 
Nell’ipotesi di acquisto di beni tramite finanziamenti (mutuo, leasing, eccetera), l’accertamento sintetico non guarderà all’intero valore dell’operazione, bensì solo alle quote o ai canoni versati nel corso del periodo d’imposta sotto la lente.
 
Sul “sintetico” regna il principio di cassa. Quindi, se per una operazione di compravendita è stato versato un acconto nel 2010, ma la transazione si concluderà in un diverso periodo d’imposta, ai fini dell’accertamento vale esclusivamente l’acconto.
 
La prova contraria
Il contribuente “spendaccione”, o presunto tale, individuato tramite l’accertamento sintetico, ha comunque la possibilità di dimostrare in modo documentato di avere sostenuto le spese ricorrendo a redditi differenti rispetto a quelli realizzati e dichiarati nel periodo d’imposta, come quelli esclusi legalmente dalla base imponibile.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Martedì 21 Giugno 2011

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