Normativa e prassi
Ostacoli sul cammino dello Scudo.
Il rimpatrio giuridico li scavalca
Via d'uscita se i problemi che frenano il trasferimento in Italia non si risolvono entro il 31 dicembre
Si può ricorrere al rimpatrio giuridico per perfezionare la procedura di emersione delle attività detenute all’estero se, entro il prossimo 31 dicembre, non sarà possibile rimuovere le “cause ostative” al rimpatrio fisico delle stesse. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 122/E del 29 novembre, documento con il quale è stato anche puntualizzato che l’incarico va conferito alla stessa fiduciaria a cui era stata presentata l’originaria dichiarazione riservata (l’istanza al centro del documento di prassi era di un’associazione di società fiduciarie).
 
Le cause ostative e il perfezionamento dello scudo
Riguardo alle “cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell’interessato” che potevano ostacolare il perfezionarsi della procedura di emersione entro le prefissate scadenze (15 dicembre 2009 e 30 aprile 2010), l’Agenzia delle Entrate era intervenuta, da ultimo, con la circolare n. 50/E del 2009, nella quale si legge che “…tenuto conto della rilevanza delle situazioni in esame, nella prospettiva di non penalizzare i contribuenti che, pur volendo, sono oggettivamente impossibilitati a perfezionare le operazioni di emersione in tempi brevi, si ritiene ragionevole individuare nel 31 dicembre 2010 il termine ultimo entro il quale le suddette operazioni devono essere concluse con l'effettivo rimpatrio e/o regolarizzazione delle attività…”.
 
Il chiarimento arrivato con la risoluzione n. 122/E fa seguito alla “prova sul campo”, che ha evidenziato come in numerosi casi la soluzione dei problemi connessi al rimpatrio delle attività sia (a meno di un mese dalla scadenza del 31 dicembre) ancora lontana dal concretizzarsi. Casi in cui, come anticipato, niente è pregiudicato: basta cambiare la modalità di regolarizzazione, passando dal rimpatrio fisico a quello giuridico (conferimento dell’incarico di amministrazione delle attività all’intermediario finanziario, senza il loro materiale trasferimento in Italia).
 
Il tipo di incarico che il contribuente conferisce all’intermediario determina, difatti, l’obbligo per quest’ultimo di effettuare tutti gli adempimenti previsti dalle leggi italiane e dai relativi provvedimenti attuativi, sia sostanziali (ad esempio, l’applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive) sia formali (come le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria dei redditi soggetti a ritenuta a titolo d’acconto), indipendentemente dal luogo di effettivo deposito delle attività.
 
In seguito al secondo mandato (con cui si “switcha” da un rimpatrio all’altro), la fiduciaria rilascerà al contribuente copia di una nuova dichiarazione riservata - nella quale la casella delle cause ostative non è barrata - con lo stesso importo delle attività indicate in quella originaria.
r.fo.
pubblicato Lunedì 29 Novembre 2010

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