Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Pagamento ruoli “fuori termine”,
interessi di mora più leggeri
interessi di mora più leggeri
Per i contribuenti in ritardo il tasso va dall’8,4% al 6,8358%. Lo stabilisce un provvedimento direttoriale
Determinati con provvedimento direttoriale di oggi, gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo che, a decorrere dal 1° ottobre 2009, sono fissati nella misura del 6,8358% annuo. La nuova disposizione alleggerisce il precedente tasso dell’8,4 %, fissato con il decreto del ministero delle Finanze del 28 luglio 2000.
Il provvedimento direttoriale, in coerenza con quanto previsto dal decreto 165/2001, che individua le competenze per l’emanazione degli atti della pubblica amministrazione, completa il quadro della determinazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo disciplinati dal recente decreto ministeriale del 21 maggio 2009.
La riduzione degli interessi di mora sul pagamento delle cartelle in ritardo non si applica agli interessi aggiuntivi di competenza degli enti pubblici previdenziali che sono disciplinati dall’articolo 27 del Dlgs 46/99 che prevede una norma derogatoria rispetto a quella dell’articolo 30 del dpr 602/73.
Gli interessi di mora per i contribuenti ritardatari sono determinati con decreto del ministero delle Finanze, in relazione alla media dei tassi bancari attivi, secondo quanto stabilito dall’articolo 30, del Dpr 602/1973. Per l’aggiornamento è stata quindi interpellata la Banca d’Italia che ha comunicato la media del 6,8358, con riferimento all’anno 2008.
La riduzione degli interessi di mora sul pagamento delle cartelle in ritardo non si applica agli interessi aggiuntivi di competenza degli enti pubblici previdenziali che sono disciplinati dall’articolo 27 del Dlgs 46/99 che prevede una norma derogatoria rispetto a quella dell’articolo 30 del dpr 602/73.
Patrizia De Juliis
pubblicato Venerdì 4 Settembre 2009
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