Normativa e prassi
Più tempo per gli enti associativi.
Entro marzo l’invio del modello Eas
Dal “milleproroghe” l’extratime per comunicare all’Agenzia i dati e le informazioni rilevanti ai fini fiscali
Con il decreto “milleproroghe” (decreto legge 225/2010) è stato prorogato al 31 marzo 2011 il termine per presentare il modello Eas.
Sono tenuti all’adempimento, introdotto dall’articolo 30 del decreto legge 185/2008, gli enti associativi che si avvalgono del regime di decommercializzazione, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, delle attività svolte nei confronti dei soci.
 
Il modello Eas è stato approvato con provvedimento 2 settembre 2009 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che ha stabilito, altresì, le modalità e i termini per la sua presentazione.
In particolare, la scadenza era fissata al 31 dicembre 2009 per gli enti di vecchia costituzione, cioè costituiti prima del 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del Dl 185/2008).
Per gli enti costituiti successivamente, il termine ordinario veniva stabilito in 60 giorni dalla nascita, salvo che il sessantesimo giorno non scadesse in data anteriore al 31 dicembre 2009, nel qual caso il termine di presentazione del modello veniva posticipato a tale data.
 
La circolare n. 6/E del 24 febbraio chiarisce che la proroga disposta dal Dl 225 riguarda tutti gli enti associativi per i quali il termine di presentazione del modello scade entro il 31 marzo 2011. Si tratta, in particolare, degli enti costituiti:
  • prima del 29 novembre 2008, il cui termine secondo le precedenti previsioni è scaduto il 31 dicembre 2009
  • dopo il 29 novembre 2008, per i quali il termine di sessanta giorni dalla costituzione scada entro il 31 marzo 2011.
 
Rimane, comunque, salva la previsione dei sessanta giorni come termine ordinario per la presentazione del modello EAS qualora tale termine scada in un giorno successivo al 31 marzo 2011. Per esempio, un ente associativo che si costituisce il 25 marzo 2011 avrà comunque a disposizione 60 giorni per presentare il modello.
 
Gli enti che hanno già presentato il modello, anche tardivamente, non devono effettuare una nuova comunicazione.
 
La circolare precisa, infine, che rimangono fermi i chiarimenti, compresi quelli relativi agli enti esonerati e agli enti ammessi alla presentazione con modalità semplificate, forniti con i precedenti documenti di prassi (circolari n. 12/E, n. 45/E e n. 51/E del 2009, e risoluzione n. 125/E del 2010).
Ilaria Nestola
Annalisa Poccia
pubblicato Giovedì 24 Febbraio 2011

I più letti

testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
testo alternativo per immagine
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
medico disegno
Sono rettificabili soltanto le “sviste” formali e di calcolo, niente da fare per le scelte di natura opzionale che, invece, una volta fatte, non sono revocabili
testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
non change
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione