Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
I professionisti interrogano,
l’Agenzia risponde in diretta
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Chiariti dubbi riguardanti diverse ipotesi di deducibilità, contabilità separata e autofatturazione
Nel corso della diretta televisiva Map, i tecnici dell’Amministrazione finanziaria hanno risposto ad alcune problematiche poste dai professionisti del settore. Tra i temi trattati, il reddito d’impresa e casi particolari di deducibilità, i poteri del rappresentante legale e adempimenti fiscali, la progettazione di un immobile in un Paese extra Ue ai fini Iva.
Tutti i quesiti e le relative soluzioni nella circolare n. 29/E del 27 giugno.
Deducibilità degli interessi passivi nel passaggio da società di capitali a società di persone
In questa ipotesi di trasformazione regressiva, la deducibilità degli interessi passivi segue la disciplina prevista dall’articolo 61 e non quella contenuta nell’articolo 96, comma 4, del Tuir. Pertanto, gli interessi passivi generati dalla società in nome collettivo possono essere dedotti limitatamente alla “parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e quelli che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”.
Deducibilità per competenza della clausola penale
La problematica concerne il periodo d’imposta in cui è possibile dedurre la penale che, in virtù di un rapporto contrattuale di natura privatistica, un’impresa è tenuta a pagare a un ente pubblico, in seguito alla violazione degli obblighi pattuiti.
Come è noto, ai fini Ires, la deducibilità di un elemento reddituale (costo e/o ricavo) è connessa al principio di competenza che presuppone, a sua volta, la contestuale esistenza di due requisiti: la certezza dell’elemento reddituale e la sua obiettiva determinabilità in termini di ammontare (articolo 109 del Tuir). Pertanto, laddove sussistano i requisiti descritti e siano rispettati i principi contabili generali relativi alla contabilizzazione del costo, quest’ultimo potrà essere dedotto nell’anno in cui gli stessi si sono verificati (ad esempio, il 2010, se tutti i presupposti si sono verificati entro il 31 dicembre dello stesso anno), anche se il pagamento effettivo avviene in un momento successivo (ad esempio, gennaio 2011, a seguito di formazione del titolo giuridico).
Ovviamente, in caso di restituzione della somma pagata a titolo di penale (per esempio, a seguito di provvedimento giurisdizionale favorevole all’impresa), il costo inizialmente dedotto si trasformerà in sopravvenienza attiva.
Beni in locazione finanziaria e deducibilità spese di manutenzione
I beni materiali strumentali ammortizzabili acquisiti mediante contratto di leasing finanziario concorrono alla determinazione della base di computo della percentuale forfetaria del 5% prevista per la deducibilità delle spese di manutenzione (articolo 102, comma 6, del Tuir) soltanto se gli stessi risultano iscritti nell’attivo del bilancio, in conformità ai principi contabili di riferimento e, conseguentemente, nel registro dei beni ammortizzabili all’inizio dell’esercizio.
Rimborso della maggiore imposta versata a seguito di rettifica dell’imputazione temporale dei componenti reddituali negativi
Le istruzioni relative al diritto al rimborso della maggiore imposta versata con riguardo a un periodo d’imposta antecedente o successivo a quello di accertamento – contenute nella circolare 23/2010 – si riferiscono, in generale, alle ipotesi in cui viene negato, sulla base di un accertamento diventato definitivo, il costo ascrivibile alla competenza di un periodo d’imposta diverso da quello oggetto della contestazione. Pertanto, il recupero spetta in tutti i casi in cui la pretesa dell’Amministrazione diviene definitiva per qualsiasi ragione e, quindi, sia per mancata impugnazione nei termini sia a seguito di acquiescenza, come pure quando le parti raggiungono un accordo mediante gli istituti dell’accertamento con adesione o della conciliazione giudiziale.
Sottoscrizione degli atti indirizzati all’Agenzia delle Entrate
Le disposizioni civilistiche individuano nel rappresentante legale colui che può manifestare all’esterno la volontà dell’ente, sia nei rapporti con i terzi sia nei giudizi, agendo in nome e per conto dell’ente stesso. Tale principio vale anche nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che l’obbligo fiscale previsto in capo al rappresentante legale può essere adempiuto direttamente da quest’ultimo, ovvero può essere dallo stesso attribuito a un terzo, previo conferimento di procura speciale o di altro atto da cui risulti la delega conferita.
Ammissibilità della contabilità separata Iva in corso d’anno
In linea generale, in tema di regimi contabili e di determinazione dell’imposta, fermo restando l’obbligo di comunicazione in sede di dichiarazione annuale o di inizio attività, la validità dell’opzione (e della relativa revoca) è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività (articolo 1 del Dpr 442/1997). La regola vale anche per l’opzione relativa all’applicazione separata dell’Iva (articolo 36, comma 3, del Dpr 633/1972) che, pertanto, deve essere esercitata sin dall’inizio dell’anno, attraverso il comportamento concludente tenuto dal contribuente, corredato della relativa comunicazione.
Unici casi in cui è ammessa l’opzione durante d’anno sono: l’inizio di una nuova attività in corso d’anno e le operazioni di ristrutturazioni aziendali che comportano modifiche sostanziali soggettive.
Autofatturazione cumulativa mensile
Nel caso di più servizi forniti dallo stesso prestatore non residente nell’arco temporale di un mese, il soggetto passivo nazionale può emettere – in via opzionale – un’autofattura anticipata rispetto al momento di effettuazione dell’operazione, purché il documento riporti il totale delle prestazioni ricevute nel mese di riferimento, distinto per singola prestazione.
Registrazione autofatture
Riguardo alla registrazione delle autofatture emesse dai cessionari/committenti nazionali e relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate in Italia da soggetti non residenti, la stessa può essere effettuata annotando il documento – emesso in un unico esemplare – sul registro delle vendite e su quello degli acquisti, utilizzando dei registri sezionali, ovvero annotando i documenti sugli stessi registri delle fatture di vendita e di acquisto. In questa ipotesi, si dovranno usare distinte progressioni numeriche – rispettando l’ordine progressivo sequenziale di ciascuna sezione – e le serie numeriche adottate dovranno essere indicate sulla prima pagina.
Rilevanza ai fini Iva della progettazione di un immobile in un Paese extra Ue
La progettazione – effettuata da un ingegnere su commissione di una società stabilita in Italia – di un complesso immobiliare specificamente individuato e situato in un Paese extra Ue (non black list) rientra nella deroga prevista dall’articolo 7–quater, comma 1, lettera a), del Dpr 633/1972 e, pertanto, è individuata come una prestazione di servizi non rilevante in Italia ai fini Iva. La società italiana committente, quindi, non è tenuta, sempre per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, ad alcun adempimento fiscale.
Marco Denaro
pubblicato Lunedì 27 Giugno 2011
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