Normativa e prassi
Promozione estera di beni agricoli.
Premiata la qualità del prodotto
La disciplina del credito d'imposta a favore delle aziende che incentivano l'acquisto di alimenti "scelti"
Il decreto 24 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio, stabilisce le modalità operative del credito d'imposta, da utilizzare in compensazione, a favore delle imprese che effettuano negli Stati membri o nei Paesi terzi investimenti finalizzati a incentivare l'acquisto di prodotti agricoli di qualità (articolo 1, commi da 1088 a 1090, legge 296/2006). Per fruire dell'agevolazione fiscale l'attività non deve essere rivolta a promuovere uno specifico marchio commerciale o direttamente un'azienda.

L'agevolazione interessa le imprese che producono determinati prodotti agroalimentari, come pesci, crostacei, latte, uova, legumi, ortaggi, cereali, ecc. (allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea) e le piccole e medie imprese, anche se costituite in forma cooperativa riunite in consorzi, che producono prodotti non compresi nel suddetto allegato. Spetta inoltre alle imprese, diverse dalle piccole e medie, anche organizzate in cooperative agricole, che producono beni non inclusi nell'allegato I.

Attività incentivate
Sono agevolabili:
  • gli investimenti in campagne pubblicitarie e di promozione tramite stampa, cartelloni, televisione, fiere, ricette eccetera, destinati a favorire l'acquisto di un determinato prodotto agricolo di qualità riconosciuta da un apposito Comitato (articolo 90, paragrafo 2, regolamento 1698/2005)
  • le spese per locazione, installazione e gestione dello stand.

Per fruire del credito d'imposta, le iniziative devono essere realizzate in altri Stati membri o Paesi terzi.

Termini
Per l'attribuzione del bonus fiscale, le imprese interessate devono inviare apposita istanza al ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, il quale esamina le domande in ordine cronologico e, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, comunica se il contributo è stato riconosciuto o negato per mancanza dei presupposti o esaurimento dei fondi stanziati.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto sarà approvato il modello da utilizzare per la presentazione dell'istanza.
L'elenco delle imprese ammesse al beneficio dovrà essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate, secondo i termini e le modalità stabilite con un provvedimento del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e dell'Agenzia stessa, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto.
Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17 del Dlgs 241/1997), deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è concesso, sia in quelle relative ai periodi in cui viene utilizzato.

Revoca
Il decreto prevede, inoltre, un'attività di monitoraggio e controllo da parte del Ministero per verificare se sussistono i requisiti per il diritto al credito d'imposta. In caso negativo, l'amministrazione revoca o ridetermina l'importo dell'agevolazione e l'Agenzia delle Entrate provvede a recuperare le somme non spettanti.

Patrizia De Juliis
pubblicato Giovedì 7 Gennaio 2010

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