Normativa e prassi
Proroga dei versamenti da Unico.
Gli effetti sul piano di rateazione
Le precisazioni dell’Agenzia sul differimento della scadenza per il pagamento delle imposte con le nuove tabelle per i contribuenti che optano per il frazionamento mensile
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Dopo la proroga dei termini del versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e da quella unificata disposta dal Dpcm del 6 giugno, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 69/E del 21 giugno, chiarisce la portata del differimento, evidenziandone gli effetti sul piano della rateazione delle somme dovute a titolo di saldo 2011 e di acconto per il 2012.
 
L’Agenzia ricorda, in primo luogo, che a beneficiare della proroga sono tutte le persone fisiche, soggette o meno agli studi di settore, i contribuenti diversi dalle persone fisiche se soggetti agli studi di settore e coloro che vi partecipano.
Per effetto del differimento previsto dall’articolo 1 del Dpcm, il versamento del saldo 2011 e dell’acconto 2012, in scadenza il 18 giugno, potrà essere eseguito entro il 9 luglio senza alcuna maggiorazione oppure dal 10 luglio al 20 agosto, aggiungendo alle somme da versare uno 0,40% a titolo di interessi.
 
Oggetto di proroga sono tutti i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (ad esempio, l’imposta sugli immobili e sulle attività detenuti all’estero, la cedolare secca, eccetera), dalle dichiarazioni Irap e dalla dichiarazione unificata annuale, compresa quindi l’Iva se si è deciso di differirne il pagamento entro il termine di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, data naturale di scadenza del saldo Iva.
 
In caso di scelta per il pagamento rateizzato, i contribuenti che non rientrano nella proroga e quelli che pur rientrandovi non intendono avvalersene, ovviamente continueranno a seguire il piano di rateazione riportato nelle istruzioni al modello Unico 2012. L’unica novità relativa a quelle tabelle riguarda la scadenza del 16 agosto che, per effetto della messa a regime della “pausa ferragostana” decretata dal Dl n. 16/2012, slitta al 20 agosto.
 
Se invece il contribuente si avvale dello slittamento dei termini e della possibilità di frazionare il pagamento delle somme dovute, va rideterminato un nuovo piano di rateazione, considerando, come partenza, il termine fissato dalla proroga e, come fine, il 30 novembre per i non titolari di partita Iva e il 16 novembre per i titolari di partita Iva.
Ad esempio, un contribuente non titolare di partita Iva che ha deciso per un piano rateale senza maggiorazione, dovrà effettuare il primo versamento entro il 9 luglio, il secondo entro il 31 luglio e così via a scadenza mensile, fino ad arrivare al 30 novembre 2012.
 
Di seguito le tabelle rielaborate in base alla proroga del Dpcm del 6 giugno 2012, con le scadenze delle singole rate, sia per i non titolari di partita Iva sia per i titolari. 
UNICO 2012 – NON TITOLARI DI PARTITA IVA
Persone fisiche nonché altri contribuenti interessati dagli studi di settore
Versamento della 1^ rata
entro il 9 luglio 2012
Versamento 1^ rata, con 0,40%,
dal 10 luglio al 20 agosto 2012
Rata Scadenza Interessi % Scadenza Interessi %
1^ 9 luglio 0 20 agosto 0
2^ 31 luglio 0,23 31 agosto 0,11
3^ 31 agosto 0,56 1° ottobre 0,44
4^ 1° ottobre 0,89 31 ottobre 0,77
5^ 31 ottobre 1,22 30 novembre 1,10
6^ 30 novembre 1,55 ======= ===

UNICO 2012 - TITOLARI DI PARTITA IVA
Persone fisiche nonché altri contribuenti interessati dagli studi di settore
Versamento della 1^ rata
entro il 9 luglio 2012
Versamento 1^ rata, con 0,40%,
dal 10 luglio al 20 agosto 2012
Rata Scadenza Interessi % Scadenza Interessi %
1^ 9 luglio 0 20 agosto 0
2^ 16 luglio 0,08 17 settembre 0,29
3^ 20 agosto 0,41 16 ottobre 0,62
4^ 17 settembre 0,74 16 novembre 0,95
5^ 16 ottobre 1,07 ======= ===
6^ 16 novembre 1,40 ======= ===
 
 

r.fo.
pubblicato Giovedì 21 Giugno 2012

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