Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 13:06
Normativa e prassi
Ragionevolezza e antieconomicità, grimaldelli per l’ufficio
Ennesimo avallo all’ammissibilità dell’accertamento induttivo pur in presenza di scritture contabili formalmente ineccepibili
L’Amministrazione finanziaria può ricorrere alla determinazione induttiva del reddito imponibile, anche fuori dai casi previsti dall’articolo 39 del Dpr 600/1973, laddove sia riscontrabile una grave e ingiustificabile incongruenza fra i componenti positivi dichiarati e quelli desumibili dall’attività svolta o dagli studi di settore, anche alla luce di una sequenza di esercizi nei quali si registrano come risultati costanti perdite. Inoltre, la circostanza che le scritture contabili siano state regolarmente tenute non costituisce causa ostativa all’accertamento.
A tali conclusioni è pervenuta la Cassazione, con la sentenza n. 24436 del 2 ottobre 2008.
La controversia
Una società a responsabilità limitata impugnava un avviso di accertamento con cui l’ufficio, contestando l’omessa contabilizzazione di ricavi, aveva recuperato le imposte indebitamente sottratte a tassazione. I giudici di primo grado respingevano il ricorso; sfavorevole al contribuente era anche la sentenza di secondo grado.
La società proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione degli articoli 39, Dpr 600/1973, e 62-sexies, comma 3, Dl 331/1993, in quanto la Ctr aveva avvallato la scelta dell’ufficio di procedere all’accertamento induttivo pur in assenza di quegli elementi (richiesti proprio dall’articolo 39 del Dpr 600/1973) idonei a far presumere l’inaffidabilità delle registrazioni contabili (formalmente ineccepibili); elementi che l’organo giudicante aveva ritenuto di riscontrare, tra le altre cose, nel fatto che la società avesse aperto una nuova attività commerciale, oltre a quella già esistente, nonostante quest’ultima fosse in perdita già da cinque anni.
La sentenza
La Suprema corte, uniformandosi all’orientamento giurisprudenziale che si è determinato in materia, ha respinto il ricorso della società.
L’ufficio, nel caso in cui ravvisi “gravi incongruenze” fra i valori dichiarati e quelli ragionevolmente attesi in base alle caratteristiche dell'attività svolta o agli studi di settore, può, secondo i giudici di legittimità, “fondare l'accertamento di maggiori ricavi, rispetto a quelli dichiarati… anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 39...il che costituisce, in pratica, un ulteriore elemento presuntivo, di carattere legale, certamente ammissibile anche in presenza di contabilità formalmente regolare (come, in genere, si verifica in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti - in tal senso, Cassazione, sentenze 10649/2001, 8494/1998, 4555/1998).
Lo stesso articolo 39, comma 1, lettera d), peraltro, dispone che - hanno ricordato i giudici - anche in presenza di una contabilità non affetta da irregolarità formali l’ufficio può procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi, senza riscontro analitico della documentazione, secondo il metodo cosiddetto “induttivo”, “purché l'accertamento in rettifica risulti fondato su presunzioni assistite dai requisiti previsti dall'art. 2729 cod. civ. e desunte da dati di comune esperienza, oltre che da concreti e significativi elementi offerti dalle singole fattispecie”.
Secondo la Cassazione, la circostanza che un’impresa commerciale dichiari per diversi anni di seguito rilevanti perdite, nonché un’eccessiva sproporzione tra costi e ricavi, rappresenta una condotta commerciale anomala, in contrasto con i principi di ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento, idonea a giustificare da parte dell’Amministrazione finanziaria una rettifica della dichiarazione, a meno che il contribuente non dimostri concretamente la effettiva sussistenza delle perdite dichiarate (in tal senso, anche Cassazione, sentenza 21536/2007).
Il comportamento anomalo del contribuente che giustifica la rettifica induttiva risulta ancora più “sospetto” nell’ipotesi in cui il medesimo, nonostante le ingenti perdite per diversi anni, abbia insistito nella stessa attività, aprendo un altro esercizio commerciale.
In tali situazioni, secondo la Suprema corte, si è in presenza di comportamenti connotati da palese e illogica gestione aziendale, tale da adombrare il sospetto di una non veritiera esposizione dei valori contabili, che può fornire un valido input per procedere ad accertamento induttivo del reddito di impresa, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette.
A tali conclusioni è pervenuta la Cassazione, con la sentenza n. 24436 del 2 ottobre 2008.
La controversia
Una società a responsabilità limitata impugnava un avviso di accertamento con cui l’ufficio, contestando l’omessa contabilizzazione di ricavi, aveva recuperato le imposte indebitamente sottratte a tassazione. I giudici di primo grado respingevano il ricorso; sfavorevole al contribuente era anche la sentenza di secondo grado.
La società proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione degli articoli 39, Dpr 600/1973, e 62-sexies, comma 3, Dl 331/1993, in quanto la Ctr aveva avvallato la scelta dell’ufficio di procedere all’accertamento induttivo pur in assenza di quegli elementi (richiesti proprio dall’articolo 39 del Dpr 600/1973) idonei a far presumere l’inaffidabilità delle registrazioni contabili (formalmente ineccepibili); elementi che l’organo giudicante aveva ritenuto di riscontrare, tra le altre cose, nel fatto che la società avesse aperto una nuova attività commerciale, oltre a quella già esistente, nonostante quest’ultima fosse in perdita già da cinque anni.
La sentenza
La Suprema corte, uniformandosi all’orientamento giurisprudenziale che si è determinato in materia, ha respinto il ricorso della società.
L’ufficio, nel caso in cui ravvisi “gravi incongruenze” fra i valori dichiarati e quelli ragionevolmente attesi in base alle caratteristiche dell'attività svolta o agli studi di settore, può, secondo i giudici di legittimità, “fondare l'accertamento di maggiori ricavi, rispetto a quelli dichiarati… anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 39...il che costituisce, in pratica, un ulteriore elemento presuntivo, di carattere legale, certamente ammissibile anche in presenza di contabilità formalmente regolare (come, in genere, si verifica in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti - in tal senso, Cassazione, sentenze 10649/2001, 8494/1998, 4555/1998).
Lo stesso articolo 39, comma 1, lettera d), peraltro, dispone che - hanno ricordato i giudici - anche in presenza di una contabilità non affetta da irregolarità formali l’ufficio può procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi, senza riscontro analitico della documentazione, secondo il metodo cosiddetto “induttivo”, “purché l'accertamento in rettifica risulti fondato su presunzioni assistite dai requisiti previsti dall'art. 2729 cod. civ. e desunte da dati di comune esperienza, oltre che da concreti e significativi elementi offerti dalle singole fattispecie”.
Secondo la Cassazione, la circostanza che un’impresa commerciale dichiari per diversi anni di seguito rilevanti perdite, nonché un’eccessiva sproporzione tra costi e ricavi, rappresenta una condotta commerciale anomala, in contrasto con i principi di ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento, idonea a giustificare da parte dell’Amministrazione finanziaria una rettifica della dichiarazione, a meno che il contribuente non dimostri concretamente la effettiva sussistenza delle perdite dichiarate (in tal senso, anche Cassazione, sentenza 21536/2007).
Il comportamento anomalo del contribuente che giustifica la rettifica induttiva risulta ancora più “sospetto” nell’ipotesi in cui il medesimo, nonostante le ingenti perdite per diversi anni, abbia insistito nella stessa attività, aprendo un altro esercizio commerciale.
In tali situazioni, secondo la Suprema corte, si è in presenza di comportamenti connotati da palese e illogica gestione aziendale, tale da adombrare il sospetto di una non veritiera esposizione dei valori contabili, che può fornire un valido input per procedere ad accertamento induttivo del reddito di impresa, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette.
Emanuele Cormio
pubblicato Mercoledì 15 Ottobre 2008
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