Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Rateazione 36-bis e 36-ter.
I codici per il ravvedimento
I codici per il ravvedimento
La nuova possibilità di sanare il tardivo pagamento è stata introdotta dalla manovra “salva Italia”, che ha reso meno stringenti le regole sul pagamento dilazionato
Arrivano i codici tributo per “ravvedersi”, nei casi di pagamento tardivo delle rate relative a somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni. A istituirli, la risoluzione n. 132/E del 29 dicembre.
L’ipotesi, nuova di zecca, è stata introdotta dal decreto “salva Italia” (Dl 201/2011), nella parte in cui le norme che regolano la decadenza dal beneficio della rateazione degli importi richiesti con le “comunicazioni di irregolarità” sono state rese meno stringenti.
La nuova decadenza e la nuova ipotesi di ravvedimento
Le somme dovute dai contribuenti a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni possono essere versate in un massimo di 6 rate trimestrali, oppure, se superiori a 5mila euro, in 20 rate trimestrali di pari importo. La vecchia regola prevedeva la decadenza dal beneficio della rateazione (con iscrizione a ruolo di imposta, sanzioni e interessi) in caso di mancato pagamento anche di una sola rata.
Il Dl 201/2011 è intervenuto sul tema, stabilendo che, al posto del mancato pagamento anche di una sola rata, la possibilità di rateizzare il dovuto si perde – oltre che nel caso in cui la prima rata non sia pagata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità – quando una rata (successiva alla prima) non sia pagata entro il termine di versamento di quella seguente.
In più, nel caso di pagamento tardivo di una rata, l’iscrizione a ruolo della sanzione piena (pari al 30%) e degli interessi può essere evitata ricorrendo al ravvedimento operoso; versando, cioè, entro la scadenza della successiva, oltre alla rata e agli interessi da dilazione (calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione sino alla data di scadenza della rata oggetto di ravvedimento), la sanzione ridotta e gli interessi per il ritardato versamento.
Questi i codici tributo, da riportare nella sezione “Erario” dell’F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con la specificazione dell’anno di riferimento, nel formato “AAAA” e del codice atto, evidenziati nella comunicazione ricevuta dal contribuente:
L’ipotesi, nuova di zecca, è stata introdotta dal decreto “salva Italia” (Dl 201/2011), nella parte in cui le norme che regolano la decadenza dal beneficio della rateazione degli importi richiesti con le “comunicazioni di irregolarità” sono state rese meno stringenti.
La nuova decadenza e la nuova ipotesi di ravvedimento
Le somme dovute dai contribuenti a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni possono essere versate in un massimo di 6 rate trimestrali, oppure, se superiori a 5mila euro, in 20 rate trimestrali di pari importo. La vecchia regola prevedeva la decadenza dal beneficio della rateazione (con iscrizione a ruolo di imposta, sanzioni e interessi) in caso di mancato pagamento anche di una sola rata.
Il Dl 201/2011 è intervenuto sul tema, stabilendo che, al posto del mancato pagamento anche di una sola rata, la possibilità di rateizzare il dovuto si perde – oltre che nel caso in cui la prima rata non sia pagata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità – quando una rata (successiva alla prima) non sia pagata entro il termine di versamento di quella seguente.
In più, nel caso di pagamento tardivo di una rata, l’iscrizione a ruolo della sanzione piena (pari al 30%) e degli interessi può essere evitata ricorrendo al ravvedimento operoso; versando, cioè, entro la scadenza della successiva, oltre alla rata e agli interessi da dilazione (calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione sino alla data di scadenza della rata oggetto di ravvedimento), la sanzione ridotta e gli interessi per il ritardato versamento.
Questi i codici tributo, da riportare nella sezione “Erario” dell’F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con la specificazione dell’anno di riferimento, nel formato “AAAA” e del codice atto, evidenziati nella comunicazione ricevuta dal contribuente:
- 8929”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis dPR n. 600/73 e 54-bis dPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE ”
- “1980”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis dPR n. 600/73 e 54-bis dPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI”
- “8931”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE”
- “1981”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 -INTERESSI”
- “8932”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE”
- “1982”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI”
- “8933”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter dPR n. 600/73 - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE”
- “1983”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter dPR n. 600/73 - art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI”.
r.fo.
pubblicato Venerdì 30 Dicembre 2011
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