Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Registrazione sentenze, la solidarietà è tutta in mano ai privati
Il giudizio, nel quale un'Amministrazione statale era parte processuale si era chiuso con la compensazione delle spese di giudizio
Il principio di solidarietà passiva rileva per le parti processuali diverse dalle Amministrazioni dello Stato e nei limiti della quota d’imposta su di esse gravante. Chi ha adempiuto può comunque esercitare l’azione di regresso, ai sensi dell’articolo 2055 del Codice civile, nei confronti degli altri condebitori solidali.
Il chiarimento arriva dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 450/E del 21 novembre, documento che provvede anche a effettuare una ricognizione della normativa applicabile alla materia.
La normativa
L’articolo 16 del Testo unico dell’imposta di registro (Dpr 131/1986) stabilisce che la registrazione della sentenza è eseguita soltanto previo il pagamento dell’imposta liquidata dall’agenzia delle Entrate. Nel caso in cui parte processuale sia un’Amministrazione statale, in base all’articolo 59 dello stesso Testo unico, le sentenze si registrano senza la necessità del contestuale versamento del tributo.
Il quadro normativo viene completato dal principio generale di solidarietà passiva nel pagamento dell’imposta di registro, dettato dall’articolo 57, comma 1, del Dpr 131/1986.
Il Dpr 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) sancisce, all’articolo 158, che “Nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica sono prenotati a debito, se a carico dell’amministrazione: …c) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1 lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo”.
La questione assume aspetti peculiari qualora la sentenza da registrare disponga la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa, una delle quali è rappresentata da un’Amministrazione statale.
La fattispecie è disciplinata dall’articolo 159 del citato Dpr 115/2002, in base al quale se la registrazione è stata chiesta da un’Amministrazione statale, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo va versato dall’altra parte processuale.
Se non c’è l’attivazione spontanea della parte privata al pagamento della quota di Registro da essa dovuta, il competente ufficio dell’agenzia delle Entrate procede alla liquidazione dell’imposta e la registrazione della sentenza viene sospesa.
Se la registrazione è, invece, richiesta dalla parte diversa dall’Amministrazione statale, ovvero non viene richiesta da nessuna delle parti, l’imposta dovuta grava interamente sulla parte privata.
Anna Marzia Giampino
pubblicato Venerdì 21 Novembre 2008
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