Normativa e prassi
Reverse charge obbligatorio
anche per i dispositivi multicore
A decidere sull’applicabilità dell’inversione contabile è la possibile utilizzazione del meccanismo all’interno dei pc e non la loro effettiva destinazione finale
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Con la risoluzione n. 13/E del 7 febbraio, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’obbligo di inversione contabile per le cessioni di dispositivi a circuito integrato.
Come è noto, l’obbligo di inversione contabile alle cessioni di tali sistemi, disciplinato dall’articolo 17, comma 6, lett. c), del Dpr 633/1972, è stato autorizzato, con decisione del Consiglio dell’Ue del 22 novembre 2010, limitatamente a:
a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.
 
L’Amministrazione, in risposta ad alcuni quesiti pervenuti sull’argomento, fornisce ulteriori indicazioni per meglio definire l’ambito di applicazione del reverse charge a tali congegni.
In proposito, sentita l’Agenzia delle Dogane, secondo cui i dispositivi a circuito integrato, quali le unità centrali di elaborazione, “…specie negli ultimi tempi, vengono anche realizzate con tecnologia multi-core, nel senso che la CPU è costituita da più core, ovvero da più nuclei di processori fisici montati sullo stesso package, classificabile al codice NC 8542 3110, in base alla nota 8 b) 3) al capitolo 85 NC, l’Agenzia delle Entrate precisa che debbono essere assoggettati all’obbligo di inversione contabile anche quei dispositivi a circuito integrato, quali componenti di personal computer, riconducibili al codice NC 8542 3110.
 
Il chiarimento segue quanto già precisato con la risoluzione n. 36/2011 riguardo all’individuazione dei dispositivi a circuito integrato da assoggettare a reverse charge. Il documento di prassi specificava che ricadono “nell’ambito applicativo del reverse charge anche quei dispositivi comunque riconducibili ai concetti di Circuiti integrati elettronici di cui al codice NC 8542 3190 della nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune di cui all’allegato I del Regolamento CEE) n. 2658/87 del Consiglio”.
 
Il riferimento ai codici NC 8542 3190 e NC 8542 3110 intende individuare, in modo più oggettivo possibile, al fine di soddisfare esigenze di certezze degli utenti, i meccanismi a circuito integrato che devono essere assoggettati all’obbligo di inversione contabile.
Precisa, infine, l’Agenzia che, ai fini dell’applicazione del regime, rileva l’oggettiva riferibilità dei beni di cui ai predetti codici NC a personal computer o apparati analoghi. Il sistema dell’inversione contabile deve pertanto essere applicato a microprocessori e unità centrali di elaborazione individuati in base al codice NC 85423190 e 85423110 in quanto oggettivamente idonei a essere inseriti in personal computer o sistemi simili, a prescindere dal fatto che siano destinati a essere incorporati in tali apparecchi o in altri congegni come, ad esempio, gli elettrodomestici.
 
L’Amministrazione aveva già fornito chiarimenti in materia con la circolare n. 59/2010 e, in particolare, come anticipato, con la risoluzione n. 36/2011, con la quale è stato precisato che:
  • l’inversione contabile trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio e non per le attività di commercio al minuto e attività assimilate, previste dall’articolo 22 del Dpr 633/1972. Ne consegue che sono escluse dall’obbligo di reverse charge le cessioni dei beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante
  • sono esclusi dall’obbligo di reverse charge anche i soggetti diversi da quelli individuati dall’articolo 22 del Dpr 633/1972 che, tuttavia, effettuano il trasferimento dei beni in argomento direttamente a utilizzatori finali. Si tratta delle ipotesi in cui la fornitura del telefono cellulare sia accessoria alla fornitura del “traffico telefonico”, anche nelle ipotesi in cui, nell’ambito del medesimo rapporto principale di cessione del traffico telefonico siano ceduti all’utente (titolare di una o più Simcard) più cellulari che appaiono, ragionevolmente, riconducibili a un rapporto di accessorietà con l’operazione principale. Circostanza sussistente quando i telefoni ceduti non eccedono di oltre il 10% il numero delle Simcard consegnate all’utente.
Antonino Iacono
pubblicato Martedì 7 Febbraio 2012

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