fissa le modalità di esecuzione
Il regolamento (CE) n. 1174/2009 della Commissione del 30 novembre scorso dispone le modalità di esecuzione degli articoli 34 bis e 37 del regolamento (Ce) n. 1798/2003 del Consiglio per quanto riguarda il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto secondo quanto indicato nella direttiva 2008/9/CE del Consiglio. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2010 in applicazione, tra le altre disposizioni, della nuova disciplina dell'imposta sul valore aggiunto riguardante il luogo delle prestazioni di servizi. Trattandosi di un regolamento comunitario, ogni Stato membro, pertanto, è obbligato direttamente ad applicarlo in tutti i suoi elementi.
Il ruolo della cooperazione amministrativa
Propedeutico è anche il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto che, in particolare, abroga gli articoli 34 bis e 37 del regolamento (Cee) n. 218/92. Si deve considerare che secondo l'articolo 34 bis, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1798/2003, le autorità competenti al rimborso per lo Stato membro sono tenute a notificare, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni richieste in virtù dell'art. 9, paragrafo 2 della direttiva 2008/9/Ce. A tal proposito il presente regolamento fissa le modalità di esecuzione delle disposizioni relative alla cooperazione amministrativa e allo scambio di informazioni in considerazione delle previsioni in materia di luogo delle prestazioni di servizi, regimi speciali e procedura di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto.
I codici per la trasmissione delle informazioni
In particolare nell'articolo 1 si precisa che in allegato al regolamento sono specificati i codici da adottare per la trasmissione delle informazioni quando lo Stato membro del rimborso notifica ad altri Stati la richiesta di ulteriori informazioni elettroniche codificate (ex articolo 9, paragrafo 2, direttiva 2008/9/CE).
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