Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Ritenute a soggetti trasparenti
con percorso di andata e ritorno
con percorso di andata e ritorno
La parte eccedente rispetto all'Irpef del socio è utilizzabile in compensazione dalla società
Quando il socio acconsente, la società può riattribuirsi la quota di ritenuta che residua dopo la detrazione dall'Irpef dovuta dallo stesso socio. Tale importo restante, quindi, potrà essere utilizzato in compensazione per i versamenti effettuati con il modello F24. La condizione: un assenso giuridicamente rilevante.
Questa, in sintesi, l'interpretazione scaturita della lettura congiunta e coordinata delle disposizioni che regolano le distinte discipline contenute nell'articolo 22 del Tuir ("Scomputo degli acconti") e nell'articolo 17 del Dlgs 241/1997 (versamento unitario di imposte e contributi con facoltà di compensazione), data dai tecnici dell'Agenzia delle Entrate con la circolare 56/E del 23 dicembre.
Una nuova possibilità per società di persone, imprese familiari, associazioni senza personalità giuridica per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, società di fatto e quelle di armamento, tutte accomunate dallo stesso destino e cioè dal fatto di non avere una soggettività distinta dal singolo socio. Infatti, i redditi prodotti dalla "collettività" vengono imputati a ciascun associato, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Anche le ritenute subite dall'ente sono attribuite alla stessa maniera e, di conseguenza, sono scomputate dall'Irpef del "singolo".
Per potersi avvalere della nuova possibilità offerta in via interpretativa con il documento di prassi odierno, il socio deve manifestare espressamente il proprio assenso attraverso un atto a rilevanza giuridica e con data certa (ad esempio, una scrittura privata autentica): si può riferire al credito derivante dalle ritenute relative a un unico periodo d'imposta oppure, fino a revoca espressa, senza alcun limite temporale. L'assenso può anche essere manifestato nello stesso atto costitutivo della società. Il credito, per essere utilizzato, deve risultare dalla dichiarazione annuale della società.
Inoltre, la circolare, nel chiarire che una volta effettuato lo scomputo delle ritenute da parte dei singoli soci le società e le associazioni potranno utilizzare in compensazione quelle residue per i pagamenti di altre imposte o contributi da loro dovuti, precisa che eventuali eccedenze non potranno essere ritrasferite agli stessi soci.
Questa, in sintesi, l'interpretazione scaturita della lettura congiunta e coordinata delle disposizioni che regolano le distinte discipline contenute nell'articolo 22 del Tuir ("Scomputo degli acconti") e nell'articolo 17 del Dlgs 241/1997 (versamento unitario di imposte e contributi con facoltà di compensazione), data dai tecnici dell'Agenzia delle Entrate con la circolare 56/E del 23 dicembre.
Una nuova possibilità per società di persone, imprese familiari, associazioni senza personalità giuridica per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, società di fatto e quelle di armamento, tutte accomunate dallo stesso destino e cioè dal fatto di non avere una soggettività distinta dal singolo socio. Infatti, i redditi prodotti dalla "collettività" vengono imputati a ciascun associato, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Anche le ritenute subite dall'ente sono attribuite alla stessa maniera e, di conseguenza, sono scomputate dall'Irpef del "singolo".
Per potersi avvalere della nuova possibilità offerta in via interpretativa con il documento di prassi odierno, il socio deve manifestare espressamente il proprio assenso attraverso un atto a rilevanza giuridica e con data certa (ad esempio, una scrittura privata autentica): si può riferire al credito derivante dalle ritenute relative a un unico periodo d'imposta oppure, fino a revoca espressa, senza alcun limite temporale. L'assenso può anche essere manifestato nello stesso atto costitutivo della società. Il credito, per essere utilizzato, deve risultare dalla dichiarazione annuale della società.
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Paola Pullella Lucano
pubblicato Mercoledì 23 Dicembre 2009
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