Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Ritenute su pensioni integrative.
Tempi “ordinari” per il rimborso
Tempi “ordinari” per il rimborso
I termini per presentare l’istanza sono quelli della norma tributaria. Non si applica la prescrizione decennale
Semaforo rosso alla prescrizione decennale. Confermato il termine decadenziale di 48 mesi per richiedere la restituzione delle maggiori ritenute Irpef operate dall'Inps sulla pensione integrativa corrisposta a ex dipendenti.
La precisazione arriva dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 259/E del 15 ottobre.
Oggetto della richiesta di chiarimenti sono i trattamenti previdenziali corrisposti dai fondi integrativi costituiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 124/1993. Per le somme maturate fino al 2000, è riconosciuto un regime fiscale agevolato, in base al quale l'imponibile da assoggettare a tassazione Irpef è ridotto all'87,50 per cento.
In particolare, viene chiesto se alle istanze di rimborso delle maggiori trattenute derivanti dalla tassazione effettuata senza abbattimento sia possibile applicare il termine di prescrizione decennale previsto dal codice civile invece che quello decadenziale fissato, dall'articolo 38 del Dpr 602/1973, in 48 mesi.
Tale norma dispone che, in caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento diretto, il contribuente può richiedere la restituzione delle somme non dovute entro 48 mesi dalla data del versamento. La regola vale anche per le ritenute subite ad opera del sostituto d'imposta; in tal caso, i 48 mesi decorrono dalla data in cui la ritenuta è stata effettuata.
L'Agenzia sottolinea che, secondo la formulazione dell'articolo 38, la prevista decadenza per l'azione di rimborso si riferisce palesemente a ogni tipologia di indebito.
Il principio è confermato anche dalla Corte di cassazione che, nella sentenza 28684/2008, ha affermato: "nell'ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta (in specie, per i rimborsi di versamenti diretti attinenti alle imposte sui redditi, dall'art. 38 D.P.R. 29-9-1973, n. 602) ..., regime che impedisce, in linea di principio, l'applicazione della disciplina prevista per l'indebito di diritto comune...".
In conclusione, laddove non sia stato rispettato il termine dei 48 mesi, "il rapporto tributario deve ritenersi esaurito, con conseguente inesistenza del diritto al rimborso".
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Oggetto della richiesta di chiarimenti sono i trattamenti previdenziali corrisposti dai fondi integrativi costituiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 124/1993. Per le somme maturate fino al 2000, è riconosciuto un regime fiscale agevolato, in base al quale l'imponibile da assoggettare a tassazione Irpef è ridotto all'87,50 per cento.
In particolare, viene chiesto se alle istanze di rimborso delle maggiori trattenute derivanti dalla tassazione effettuata senza abbattimento sia possibile applicare il termine di prescrizione decennale previsto dal codice civile invece che quello decadenziale fissato, dall'articolo 38 del Dpr 602/1973, in 48 mesi.
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L'Agenzia sottolinea che, secondo la formulazione dell'articolo 38, la prevista decadenza per l'azione di rimborso si riferisce palesemente a ogni tipologia di indebito.
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In conclusione, laddove non sia stato rispettato il termine dei 48 mesi, "il rapporto tributario deve ritenersi esaurito, con conseguente inesistenza del diritto al rimborso".
r.fo.
pubblicato Giovedì 15 Ottobre 2009
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