Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 13:06
Normativa e prassi
San Marino, operazioni di rimpatrio
da chiudere entro il 30 giugno 2010
da chiudere entro il 30 giugno 2010
La decisione dell'Agenzia tiene conto delle difficoltà gestionali e operative rappresentate dal Titano
Dead line al 30 giugno 2010 per perfezionare lo scudo fiscale da San Marino. A sancirlo è la circolare n. 52/E del 2 dicembre.
Nel documento, l'agenzia delle Entrate accoglie le motivazioni espresse dai responsabili del Titano, che hanno manifestato l'oggettiva difficoltà a portare a termine le operazioni di rimpatrio entro la scadenza fissata al 15 dicembre, a causa del particolare ordinamento giuridico sammarinese in materia di sistemi di pagamento, strumenti finanziari e servizi di investimento.
Le autorità di San Marino individuano nel 30 giugno 2010 la data entro cui tutti gli impedimenti potranno essere superati e le operazioni necessarie per il completamento dell'emersione portate a termine.
L'Agenzia, dunque, riconosce la validità delle difficoltà gestionali e operative rappresentate, che sono riconducibili nel novero delle "cause oggettive non dipendenti dalla volontà del contribuente", in presenza delle quali, come già chiarito nelle precedenti circolari sullo scudo, è concesso un extra time per concludere le operazioni di emersione. Fermo restando che, entro il 15 dicembre 2009, il contribuente deve aver corrisposto l'imposta straordinaria all'intermediario e avviato le procedure necessarie a consentire l'effettivo rimpatrio delle attività detenute all'estero, ossia, ad esempio, deve aver dato l'ordine di liquidazione delle attività.
Preso atto che è la stessa Repubblica di San Marino a prevedere che le cause ostative saranno rimosse entro il 30 giugno, il documento di prassi ribadisce che quel giorno rappresenta, pertanto, la scadenza ultima per concludere le operazioni di rimpatrio dal Titano. Non è quindi giustificabile, in tal caso, l'applicazione dell'ulteriore differimento al 31 dicembre 2010, riconosciuto con la circolare 50/E.
Nel documento, l'agenzia delle Entrate accoglie le motivazioni espresse dai responsabili del Titano, che hanno manifestato l'oggettiva difficoltà a portare a termine le operazioni di rimpatrio entro la scadenza fissata al 15 dicembre, a causa del particolare ordinamento giuridico sammarinese in materia di sistemi di pagamento, strumenti finanziari e servizi di investimento.
Le autorità di San Marino individuano nel 30 giugno 2010 la data entro cui tutti gli impedimenti potranno essere superati e le operazioni necessarie per il completamento dell'emersione portate a termine.
L'Agenzia, dunque, riconosce la validità delle difficoltà gestionali e operative rappresentate, che sono riconducibili nel novero delle "cause oggettive non dipendenti dalla volontà del contribuente", in presenza delle quali, come già chiarito nelle precedenti circolari sullo scudo, è concesso un extra time per concludere le operazioni di emersione. Fermo restando che, entro il 15 dicembre 2009, il contribuente deve aver corrisposto l'imposta straordinaria all'intermediario e avviato le procedure necessarie a consentire l'effettivo rimpatrio delle attività detenute all'estero, ossia, ad esempio, deve aver dato l'ordine di liquidazione delle attività.
Preso atto che è la stessa Repubblica di San Marino a prevedere che le cause ostative saranno rimosse entro il 30 giugno, il documento di prassi ribadisce che quel giorno rappresenta, pertanto, la scadenza ultima per concludere le operazioni di rimpatrio dal Titano. Non è quindi giustificabile, in tal caso, l'applicazione dell'ulteriore differimento al 31 dicembre 2010, riconosciuto con la circolare 50/E.
r.fo.
pubblicato Giovedì 3 Dicembre 2009
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