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Normativa e prassi
Scissione totale proporzionale +
seguente cessione quote = elusione
seguente cessione quote = elusione
L’operazione non risponde a strategie riorganizzative, ma è volta a surrogare la più onerosa vendita di ramo d’azienda
In linea di principio, un’operazione di scissione aziendale gode dei vantaggi tributari previsti dal sistema soltanto se alla base dell’operazione esistono valide ragioni economiche. In mancanza, invece, di un concreto progetto imprenditoriale, che dia maggiore impulso all’attività, l’Amministrazione finanziaria può disconoscere i benefici fiscali e attribuire alla scissione il carattere dell’elusività.
I limiti dell’elusività sono, in ogni modo, fissati nell’articolo 37-bis (commi 1, 2 e 3) del Dpr 600/1973, in base al quale “sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte, altrimenti indebiti”, per cui la stessa Amministrazione ha il potere di disconoscere i vantaggi che ne derivano. Al terzo comma, l’elenco dettagliato dei comportamenti che fanno di una riorganizzazione societaria una operazione elusiva.
Pertanto, di fronte a un’ipotesi di scissione totale proporzionale di una Snc, che fabbrica e vende mobili e articoli di arredamento, in due società che avranno “in consegna”, rispettivamente, una il ramo operativo, l’altra lo stabilimento dove si svolge l’attività produttiva, con il dichiarato intento di vendere successivamente le partecipazioni relative al complesso aziendale detenute da parte dei soci persone fisiche, l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 256/E del 2 ottobre, dice no: si tratta di disegno elusivo.
Dalla situazione prospettata, infatti, gli esperti rilevano che non traspare, nell’intenzione dei soci, alcuna strategia imprenditoriale che possa giustificare la scissione, se non accedere al più favorevole regime fiscale dei capital gain (articolo 68, comma 3, del Tuir), piuttosto che alla tassazione ordinaria della cessione d’azienda, o di un suo ramo, da parte di soci persone fisiche (articolo 86, comma 2, del Tuir).
La natura “sospetta” dell’operazione trova conferma nel fatto che tutta l’operazione sembra soltanto il primo “capitolo” di un progetto più ampio e cioè la creazione di una società – quella che accoglierà il complesso aziendale – “contenitore” dalla quale fuoriusciranno le partecipazioni in essa detenute dai soci, sempre e soltanto per ottenere una tassazione più leggera. Risultato: un indebito risparmio d’imposta.
Il caso offre comunque la possibilità di precisare che non tutte le riorganizzazioni societarie, dalle quali deriva nei confronti del contribuente uno sconto fiscale, sono elusive. Quello che conta ai fini della legittimazione dell’operazione è il legame tra le valide ragioni economiche, ossia un riassetto organizzativo che presupponga un miglioramento ovvero un incremento dell’attività dell’impresa, e un conseguente risparmio, in questa ipotesi ritenuto accettabile dal fisco.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Venerdì 2 Ottobre 2009
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