Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Scudo fiscale, seconda fase.
Scadenza fissata al 30 aprile
Scadenza fissata al 30 aprile
Cambiano le aliquote dell'imposta sulle attività "emerse": 6% fino al 28 febbraio, 7% dal 1° marzo
E' il prossimo 30 aprile il termine ultimo entro cui poter utilizzare la procedura di emersione delle attività detenute all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale. Uguali le modalità e gli obblighi, cambia il costo di perfezionamento dell'operazione. Queste alcune delle novità sullo scudo fiscale rivisitato dal decreto milleproroghe e illustrate dall'Agenzia con la circolare 3/E del 29 gennaio.
Introdotto dal Dl 78/2009, lo "scudo fiscale" permette ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia di regolarizzare o rimpatriare le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero al 31 dicembre 2008 in violazione delle norme in materia di monitoraggio fiscale.
Il decreto 194/2009 ("milleproroghe") ha riaperto i termini (scaduti il 15 dicembre 2009) dello scudo fiscale. Secondo le nuove disposizioni, infatti, i contribuenti possono effettuare le operazioni di emersione dal 30 dicembre 2009 (giorno dell'entrata in vigore del decreto) fino al 30 aprile 2010.
Il decreto, inoltre, ha stabilito due nuove aliquote dell'imposta straordinaria dovuta: 60% del rendimento presunto delle attività da regolarizzare o rimpatriare per le operazioni svolte dal 30 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010. Per le operazioni eseguite dal 1° marzo al 30 aprile 2010, invece, l'aliquota sale al 70% del rendimento presunto (rendimento che è pari al 2% annuo per i cinque anni precedenti l'operazione). In pratica, si pagherà un'imposta straordinaria del 6% per le operazioni perfezionate entro febbraio, del 7% per quelle successive.
Cambiano i termini e le aliquote ma rimangono validi i presupposti oggettivi precedentemente stabiliti dalla normativa in materia. In particolare, sottolinea la circolare, non possono essere rimpatriate o regolarizzate le attività già trasferite nel territorio italiano dal 1° gennaio 2009.
Immutati anche gli adempimenti da assolvere per poter utilizzare la procedura di emersione (previsti dall'articolo 13-bis del Dl 78/2009): i contribuenti devono presentare il modello di dichiarazione riservata approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2009 a un intermediario abilitato e fornire a quest'ultimo anche la provvista per il pagamento dell'imposta straordinaria.
La circolare puntualizza che, in presenza di cause ostative indipendenti dalla volontà dell'interessato che impediscono l'effettivo rimpatrio o regolarizzazione entro il 30 aprile, vale come termine definitivo il 31 dicembre 2010 per concludere le operazioni di emersione.
Anche le disposizioni sulla compilazione del quadro RW rimangono le stesse.
I contribuenti che presentano la dichiarazione riservata non hanno l'obbligo di indicare le attività oggetto di rimpatrio e regolarizzazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in corso e per quello precedente. Quindi, per le dichiarazioni riservate presentate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2010, le attività oggetto di rimpatrio e regolarizzazione non andranno inserite nel modulo RW della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2009 e 2010.
Il documento di prassi ricorda che l'esonero dalla compilazione del quadro RW per le attività oggetto di regolarizzazione non è definitivo, perché queste, permanendo all'estero, rimangono comunque soggette agli obblighi di dichiarazione relativi al monitoraggio fiscale.
Il decreto "milleproroghe", inoltre, ha modificato le norme di contrasto ai paradi fiscali, aggiungendo i commi 2-bis e 2-ter all'articolo 12 del Dl 78/2009. Quest'ultimo ha introdotto la presunzione di legge in base alla quale gli investimenti e le attività finanziarie detenute in paradisi fiscali si considerano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia, salvo prova contraria del contribuente. Le nuove norme raddoppiano i termini per l'accertamento che scatta sulla base di questa presunzione (in particolare, dei termini previsti in materia di accertamento di imposte sui redditi e Iva) e quelli relativi alla notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni riguardanti la violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale.
L'adesione allo scudo permette al contribuente, in caso di successivo accertamento sulle attività detenute all'estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, di evitare tale presunzione. Pertanto, anche le novità sull'estensione dei termini per l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni non riguardano le attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione.
Introdotto dal Dl 78/2009, lo "scudo fiscale" permette ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia di regolarizzare o rimpatriare le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero al 31 dicembre 2008 in violazione delle norme in materia di monitoraggio fiscale.
Il decreto 194/2009 ("milleproroghe") ha riaperto i termini (scaduti il 15 dicembre 2009) dello scudo fiscale. Secondo le nuove disposizioni, infatti, i contribuenti possono effettuare le operazioni di emersione dal 30 dicembre 2009 (giorno dell'entrata in vigore del decreto) fino al 30 aprile 2010.
Il decreto, inoltre, ha stabilito due nuove aliquote dell'imposta straordinaria dovuta: 60% del rendimento presunto delle attività da regolarizzare o rimpatriare per le operazioni svolte dal 30 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010. Per le operazioni eseguite dal 1° marzo al 30 aprile 2010, invece, l'aliquota sale al 70% del rendimento presunto (rendimento che è pari al 2% annuo per i cinque anni precedenti l'operazione). In pratica, si pagherà un'imposta straordinaria del 6% per le operazioni perfezionate entro febbraio, del 7% per quelle successive.
Cambiano i termini e le aliquote ma rimangono validi i presupposti oggettivi precedentemente stabiliti dalla normativa in materia. In particolare, sottolinea la circolare, non possono essere rimpatriate o regolarizzate le attività già trasferite nel territorio italiano dal 1° gennaio 2009.
Immutati anche gli adempimenti da assolvere per poter utilizzare la procedura di emersione (previsti dall'articolo 13-bis del Dl 78/2009): i contribuenti devono presentare il modello di dichiarazione riservata approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2009 a un intermediario abilitato e fornire a quest'ultimo anche la provvista per il pagamento dell'imposta straordinaria.
La circolare puntualizza che, in presenza di cause ostative indipendenti dalla volontà dell'interessato che impediscono l'effettivo rimpatrio o regolarizzazione entro il 30 aprile, vale come termine definitivo il 31 dicembre 2010 per concludere le operazioni di emersione.
Anche le disposizioni sulla compilazione del quadro RW rimangono le stesse.
I contribuenti che presentano la dichiarazione riservata non hanno l'obbligo di indicare le attività oggetto di rimpatrio e regolarizzazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in corso e per quello precedente. Quindi, per le dichiarazioni riservate presentate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2010, le attività oggetto di rimpatrio e regolarizzazione non andranno inserite nel modulo RW della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2009 e 2010.
Il documento di prassi ricorda che l'esonero dalla compilazione del quadro RW per le attività oggetto di regolarizzazione non è definitivo, perché queste, permanendo all'estero, rimangono comunque soggette agli obblighi di dichiarazione relativi al monitoraggio fiscale.
Il decreto "milleproroghe", inoltre, ha modificato le norme di contrasto ai paradi fiscali, aggiungendo i commi 2-bis e 2-ter all'articolo 12 del Dl 78/2009. Quest'ultimo ha introdotto la presunzione di legge in base alla quale gli investimenti e le attività finanziarie detenute in paradisi fiscali si considerano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia, salvo prova contraria del contribuente. Le nuove norme raddoppiano i termini per l'accertamento che scatta sulla base di questa presunzione (in particolare, dei termini previsti in materia di accertamento di imposte sui redditi e Iva) e quelli relativi alla notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni riguardanti la violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale.
L'adesione allo scudo permette al contribuente, in caso di successivo accertamento sulle attività detenute all'estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, di evitare tale presunzione. Pertanto, anche le novità sull'estensione dei termini per l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni non riguardano le attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione.
r.fo.
pubblicato Venerdì 29 Gennaio 2010
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