Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Se l'olio di palma "riscalda"
aliquota Iva ridotta al 10%
aliquota Iva ridotta al 10%
E' l'esito di un interpello di una società impegnata in lavori per centrali di produzione di energia elettrica
Quale sarà mai l'aliquota Iva applicabile alle cessioni di olio di palma impiegato per generare energia elettrica? L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 217/E del 12 agosto 2009, ha risposto a questa domanda formulata - attraverso un interpello - da una società impegnata principalmente nell'attività di gestione e fornitura di beni e servizi a diverse imprese al fine di sostenere lo sviluppo industriale.
Il quesito
La suddetta società nel proprio statuto sociale ha previsto la possibilità di svolgere anche lavori riguardanti costruzione, gestione e manutenzione di centrali di produzione di energia elettrica.
Nell'anno 2007 ha avviato la "progettazione e la costruzione di una centrale di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e vapore saturo di media pressione a 8 barg a mezzo di caldaie a recupero fumi/fluido diatermico".
A titolo di chiarimento, per cogenerazione si intende la produzione e il consumo contemporaneo di diverse forme di energia secondaria - come l'energia elettrica, la meccanica e l'energia termica - partendo da una fonte unica, sia di tipo fossile (come il petrolio) che rinnovabile (per esempio, il vento), messa in atto in un unico sistema integrato.
Tornando al quesito, per consentire il funzionamento dell'impianto, la società decide di utilizzare l'olio di palma (noto internazionalmente anche come crude palm oil). Ovviamente tale impiego comporta qualche altra digressione esplicativa di carattere tecnico. Infatti, il crude palm oil nelle specifiche caratteristiche tecniche individuate dal PORAM (cioè l'Associazione delle raffinerie malesiane di olio di palma), deve avere una acidità massima "in termini di acido palmitico" del 5%, con percentuali di umidità e impurità consentite sino a un limite dell'1%.
Per ottenere la fornitura, l'azienda ha stipulato nel 2008 un contratto di fornitura con un venditore italiano per una quantità di prodotto pari a 15.000 tonnellate metriche.
Tale olio, per la sua origine extra-comunitaria (Malesia e Indonesia), ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 non è stato assoggettato a Iva perché è introdotto nel deposito Iva istituito presso lo stabilimento della società.
E a questo punto si torna al quesito di apertura: quale aliquota applicabile "al momento dell'estrazione dal deposito Iva del prodotto al fine di impiegarlo per la produzione di energia elettrica".
Il parere dell'agenzia delle Entrate
Per la risposta è stato necessario ricorrere all'ausilio della Tabella A allegata al Dpr n. 633 del 1972 e a un parere dell'agenzia delle Dogane.
Al numero 104 della Parte III di detta Tabella, infatti, è prevista l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 10% per la cessione di "oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw".
L'agenzia delle Dogane, poi, ha chiarito che "a seguito della direttiva 2003/96/CE, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, l'olio di palma rientra tra i prodotti energetici soggetti ad accisa se destinati ad essere utilizzati come carburanti o combustibili, al pari degli oli minerali. La suddetta direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, che ha modificato le disposizioni tributarie in materia di accise, prevedendo in primo luogo la sostituzione delle parole "oli minerali", ovunque ricorrano nel testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e nelle altre disposizioni tributarie in materia di accisa, con le parole: "prodotti energetici".
In particolare, l'articolo 21 del sopra indicato testo unico è stato completamente sostituito e, attualmente, annovera tra i prodotti energetici anche "gli oli vegetali, ma solo nel caso in cui questi vengano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori".
La conseguenza di ciò è che l'olio di palma assume - dal punto di vista di "accisa" applicabile - "il trattamento fiscale previsto per l'olio minerale a cui si sostituisce nell'uso di carburazione o combustione".
In conclusione, in base a quanto precisato dall'Agenzia delle dogane ne scaturisce che l'olio di palma "utilizzato come olio combustibile per generare energia elettrica in un impianto avente una potenza installata superiore al 1 (uno) Kw sia equiparabile agli oli indicati al numero 104 della Parte III della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972, per cui alla cessione dello stesso, così come all'estrazione da un deposito Iva di cui al citato articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, è applicabile l'aliquota Iva ridotta del 10%".
Il quesito
La suddetta società nel proprio statuto sociale ha previsto la possibilità di svolgere anche lavori riguardanti costruzione, gestione e manutenzione di centrali di produzione di energia elettrica.
Nell'anno 2007 ha avviato la "progettazione e la costruzione di una centrale di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e vapore saturo di media pressione a 8 barg a mezzo di caldaie a recupero fumi/fluido diatermico".
A titolo di chiarimento, per cogenerazione si intende la produzione e il consumo contemporaneo di diverse forme di energia secondaria - come l'energia elettrica, la meccanica e l'energia termica - partendo da una fonte unica, sia di tipo fossile (come il petrolio) che rinnovabile (per esempio, il vento), messa in atto in un unico sistema integrato.
Tornando al quesito, per consentire il funzionamento dell'impianto, la società decide di utilizzare l'olio di palma (noto internazionalmente anche come crude palm oil). Ovviamente tale impiego comporta qualche altra digressione esplicativa di carattere tecnico. Infatti, il crude palm oil nelle specifiche caratteristiche tecniche individuate dal PORAM (cioè l'Associazione delle raffinerie malesiane di olio di palma), deve avere una acidità massima "in termini di acido palmitico" del 5%, con percentuali di umidità e impurità consentite sino a un limite dell'1%.
Per ottenere la fornitura, l'azienda ha stipulato nel 2008 un contratto di fornitura con un venditore italiano per una quantità di prodotto pari a 15.000 tonnellate metriche.
Tale olio, per la sua origine extra-comunitaria (Malesia e Indonesia), ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 non è stato assoggettato a Iva perché è introdotto nel deposito Iva istituito presso lo stabilimento della società.
E a questo punto si torna al quesito di apertura: quale aliquota applicabile "al momento dell'estrazione dal deposito Iva del prodotto al fine di impiegarlo per la produzione di energia elettrica".
Il parere dell'agenzia delle Entrate
Per la risposta è stato necessario ricorrere all'ausilio della Tabella A allegata al Dpr n. 633 del 1972 e a un parere dell'agenzia delle Dogane.
Al numero 104 della Parte III di detta Tabella, infatti, è prevista l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 10% per la cessione di "oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw".
L'agenzia delle Dogane, poi, ha chiarito che "a seguito della direttiva 2003/96/CE, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, l'olio di palma rientra tra i prodotti energetici soggetti ad accisa se destinati ad essere utilizzati come carburanti o combustibili, al pari degli oli minerali. La suddetta direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, che ha modificato le disposizioni tributarie in materia di accise, prevedendo in primo luogo la sostituzione delle parole "oli minerali", ovunque ricorrano nel testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e nelle altre disposizioni tributarie in materia di accisa, con le parole: "prodotti energetici".
In particolare, l'articolo 21 del sopra indicato testo unico è stato completamente sostituito e, attualmente, annovera tra i prodotti energetici anche "gli oli vegetali, ma solo nel caso in cui questi vengano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori".
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Paolo Tenaglia
pubblicato Mercoledì 12 Agosto 2009
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