Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Abruzzo. Termini processuali
prorogati fino al 31 dicembre 2010
prorogati fino al 31 dicembre 2010
Istruzioni operative agli uffici locali sulla gestione del contenzioso tributario nelle zone colpite dal terremoto
La sospensione dei termini processuali ha operato, fino al 31 luglio scorso, se una delle parti, alla data del 5 aprile 2009, era residente o aveva sede operativa nei comuni colpiti dal sisma che ha interessato l'Abruzzo. In virtù poi dell’Opcm 3780 del 6 giugno, i termini sono prorogati fino al 31 dicembre 2010.
E' uno dei chiarimenti arrivati dall'agenzia delle Entrate che, con la circolare 41/E dell'11 settembre, ha esaminato il complesso ed eccezionale quadro normativo e, nel contempo, fornito le prime istruzioni operative per la corretta gestione del contenzioso tributario.
La normativa
Il Dl 39/2009 - rubricato "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" - contiene, fra l'altro, disposizioni in ordine alla sospensione dei processi civili, penali, amministrativi e di competenza di ogni altra giurisdizione speciale, nonché relativi al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini.
L'articolo 5, comma 1, del decreto dispone che "Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2…", ad eccezione delle cause relative "…ai procedimenti cautelari…" e "…in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti…".
Il comma 1-bis prevede analoga sospensione per i termini relativi al "…compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2".
Il comma 2 prevede poi il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, delle "…udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1. È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio".
Il comma 3 dispone inoltre, per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui all'articolo 1 del decreto, la sospensione, dal 6 aprile al 31 luglio 2009, dei termini "…perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali…" e che gli stessi riprendono a decorrere "…dalla fine del periodo di sospensione".
Sono infine sospesi, per il medesimo periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi "…ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali".
Provvedimenti di mancato funzionamento delle Commissioni tributarie e degli uffici dell'Agenzia
Con provvedimento del 7 maggio 2009, il ministero dell'Economia e delle Finanze ha accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sede di L'Aquila, della sezione regionale dell'Abruzzo della Commissione tributaria centrale e della Commissione tributaria provinciale di L'Aquila, a decorrere dal 6 aprile 2009 e "… fino a quando non saranno ripristinate le condizioni necessarie e sufficienti per la ripresa della regolare attività giurisdizionale ed amministrativa, da accertarsi con successivo provvedimento".
Inoltre, sempre a seguito dell'evento sismico, il direttore regionale dell'Abruzzo (provvedimento del 14 maggio 2009) ha accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale dell'agenzia delle Entrate di L'Aquila, dal 6 aprile 2009 e fino a quando non saranno ripristinate le condizioni necessarie a riprendere l'attività istituzionale.
Per quanto riguarda la Commissione tributaria provinciale e regionale dell'Abruzzo (sede di L'Aquila) e la sezione regionale dell'Abruzzo della Commissione tributaria centrale, il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa della regolare attività è stato accertato dal ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento del 3 luglio 2009. Di conseguenza, tali Organi, dal 3 luglio 2009, hanno ripreso la loro attività presso la sede di L'Aquila, via Salaria antica est, n. 27.
La ripresa dell'operatività dell'ufficio di L'Aquila, invece, è stata disposta dal direttore regionale dell'Abruzzo (provvedimento del 14 luglio 2009), che ha accertato il mancato funzionamento della struttura dal 6 al 27 aprile, nonché l'irregolare funzionamento della stessa dal 28 aprile al 28 giugno. Dal 29 giugno 2009, l'ufficio di L'Aquila ha riaperto provvisoriamente in alcuni locali presso il centro commerciale "L'Aquilone", sito in località Campo di Pile.
La proroga riguarda anche la direzione regionale dell'Abruzzo, in quanto la sua sede è a L'Aquila. Il provvedimento 8 maggio 2009 del direttore dell'Agenzia non ha spostato la sede istituzionale, ma ha previsto solo l'istituzione di una unità di crisi in Pescara, Via Rio Sparto, n. 21, per fare fronte all'emergenza.
Nella circolare è stata, inoltre, precisata la differenza tra la proroga e la sospensione dei termini. Infatti, mentre quest'ultima incide sul computo del termine, che resta sospeso per un determinato periodo, per riprendere a decorrere alla fine del periodo di sospensione, la proroga non sospende il decorso dei termini, ma comporta un differimento della scadenza.
Ordinanze del presidente del Consiglio dei ministri
L'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 3780 del 6 giugno dispone la proroga al 31 dicembre 2010 dei "termini di prescrizione o decadenza, legali o convenzionali relativi all'esercizio delle funzioni di liquidazione, controllo e accertamento, contenzioso e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie e all'attività di interpello da parte delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione aventi sede istituzionale nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, ovvero di altre articolazioni della stessa Agenzia e degli agenti della riscossione operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio fiscale alla stessa data nei medesimi comuni, la cui scadenza è compresa nel periodo tra il 6 aprile 2009 ed il 30 dicembre 2010".
Tale proroga è disposta a beneficio degli uffici dell'agenzia delle Entrate aventi sede nei comuni interessati dal sisma, ovvero di uffici diversi dai precedenti operanti nei confronti dei contribuenti domiciliati nei medesimi comuni, e ciò indipendentemente dalla sede dell'ufficio giudiziario.
L'articolo 15 della successiva ordinanza 3784 del 25 giugno, stabilisce poi che "Dal 1° luglio 2009, le disposizioni di cui agli articoli…4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, si applicano, altresì, nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che avevano il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 6 aprile 2009 in un comune della provincia dell'Aquila diverso da quelli individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, appositamente individuati con provvedimenti del prefetto dell'Aquila, le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, attestato mediante perizia giurata".
Le istruzioni operative
Dopo aver esaminato le disposizioni normative di riferimento, la circolare 41/E prosegue fornendo le relative istruzioni operative in ordine ai processi pendenti e ai termini processuali.
Sui processi pendenti
La sospensione dei processi disposta dall'articolo 5, comma 1, del decreto, si applica anche ai giudizi tributari, essendo quella tributaria una giurisdizione speciale. Pertanto, fino al 31 luglio 2009, la sospensione ha operato per tutti i processi tributari che alla data del 6 aprile erano pendenti innanzi alla Ctp, alla Ctr e alla Ctc (sezione regionale dell'Abruzzo) di L'Aquila.
Sul concetto di "pendenza" del giudizio alla data del 6 aprile 2009, la circolare ricorda che "…è sufficiente che sia stato proposto il ricorso ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 546 del 1992, ancorché alla stessa data non sia stato effettuato il deposito presso la Commissione tributaria adita, a condizione, s'intende, che non sia ancora decorso il termine di trenta giorni per costituirsi in giudizio" (cfr circolare 12/2003, punto 11.2; in senso conforme, circolare 56/2007).
Tuttavia, la stessa sospensione - che, data la sua natura oggettiva, opera a prescindere dalla residenza, domicilio o sede delle parti dei giudizi - non si applica nei confronti dei procedimenti cautelari (nell'ambito della giurisdizione tributaria tale deroga riguarda i procedimenti cautelari previsti dagli articoli 47 e 47-bis del Dlgs 546/1992, nonché le richieste di misure cautelari di cui all'articolo 22 del Dlgs 472/1997).
Ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto, sono rimasti sospesi, sempre fino al 31 luglio 2009, anche i termini relativi al compimento di qualsiasi atto del procedimento da svolgersi presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma.
Il comma 2 dell'articolo 5 dispone, infine, il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, delle udienze fissate presso tutti gli organi giurisdizionali, nel caso in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede, alla data del 5 aprile 2009, nei comuni colpiti dall'evento sismico, con facoltà di rinuncia.
Sui termini processuali
In merito alle ipotesi in cui, alla data del 6 aprile, erano ancora pendenti i termini per proporre ricorso o appello innanzi alle Commissioni tributarie, la circolare contiene una ulteriore distinzione sulla base della residenza o della sede operativa delle parti processuali.
Soggetti residenti o aventi sede operativa, alla data del 5 aprile 2009, nei comuni colpiti dal sisma
Per i soggetti residenti o aventi sede operativa, alla data del 5 aprile 2009, nei comuni colpiti dal sisma, il comma 3 dell'articolo 5 del decreto dispone, dal 6 aprile al 31 luglio 2009, la sospensione dei termini "…sostanziali e processuali…", compresi quelli relativi alla "… presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali", nei confronti di coloro "…che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 …".
Per l'applicazione della sospensione è sufficiente che ne abbia diritto una delle parti, a prescindere dalla sede dell'ufficio giudiziario. Ne beneficiano, fra gli altri, la direzione regionale dell'Abruzzo e l'ufficio di L'Aquila.
La disposizione va però esaminata congiuntamente all'articolo 4, comma 1, dell'Opcm che, come detto, prevede a favore di determinate articolazioni dell'agenzia delle Entrate e degli agenti della riscossione una proroga dei termini al 31 dicembre 2010.
Ovviamente, chiosa ancora la circolare, nei casi in cui si applica quest'ultima proroga, la stessa assorbe gli effetti delle sospensioni dei termini prima commentate.
Soggetti non residenti o aventi sede operativa, alla data del 5 aprile 2009, nei comuni colpiti dal sisma
La sospensione dei termini prevista dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto non opera nei confronti dei soggetti che alla data del 5 aprile 2009 non erano residenti, non avevano sede operativa o non esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dall'evento sismico.
Ciò anche con riguardo ai procedimenti instaurati presso uffici giudiziari con sede nei comuni colpiti dal sisma. Ad esempio, la sospensione non opera con riguardo agli atti relativi a un giudizio pendente innanzi alla Ctp di L'Aquila, in cui siano parti l'ufficio locale di Avezzano (non compreso nell'elenco dei comuni colpiti dal sisma) e un contribuente con domicilio fiscale nel medesimo comune.
In tale ipotesi, non trova neppure applicazione la proroga al 31 dicembre 2010 (stabilita dall'Opcm 3780/2009), sempreché non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 15 dell'Opcm 3784/2009.
E' uno dei chiarimenti arrivati dall'agenzia delle Entrate che, con la circolare 41/E dell'11 settembre, ha esaminato il complesso ed eccezionale quadro normativo e, nel contempo, fornito le prime istruzioni operative per la corretta gestione del contenzioso tributario.
La normativa
Il Dl 39/2009 - rubricato "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" - contiene, fra l'altro, disposizioni in ordine alla sospensione dei processi civili, penali, amministrativi e di competenza di ogni altra giurisdizione speciale, nonché relativi al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini.
L'articolo 5, comma 1, del decreto dispone che "Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2…", ad eccezione delle cause relative "…ai procedimenti cautelari…" e "…in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti…".
Il comma 1-bis prevede analoga sospensione per i termini relativi al "…compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2".
Il comma 2 prevede poi il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, delle "…udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1. È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio".
Il comma 3 dispone inoltre, per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui all'articolo 1 del decreto, la sospensione, dal 6 aprile al 31 luglio 2009, dei termini "…perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali…" e che gli stessi riprendono a decorrere "…dalla fine del periodo di sospensione".
Sono infine sospesi, per il medesimo periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi "…ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali".
Provvedimenti di mancato funzionamento delle Commissioni tributarie e degli uffici dell'Agenzia
Con provvedimento del 7 maggio 2009, il ministero dell'Economia e delle Finanze ha accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sede di L'Aquila, della sezione regionale dell'Abruzzo della Commissione tributaria centrale e della Commissione tributaria provinciale di L'Aquila, a decorrere dal 6 aprile 2009 e "… fino a quando non saranno ripristinate le condizioni necessarie e sufficienti per la ripresa della regolare attività giurisdizionale ed amministrativa, da accertarsi con successivo provvedimento".
Inoltre, sempre a seguito dell'evento sismico, il direttore regionale dell'Abruzzo (provvedimento del 14 maggio 2009) ha accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale dell'agenzia delle Entrate di L'Aquila, dal 6 aprile 2009 e fino a quando non saranno ripristinate le condizioni necessarie a riprendere l'attività istituzionale.
Per quanto riguarda la Commissione tributaria provinciale e regionale dell'Abruzzo (sede di L'Aquila) e la sezione regionale dell'Abruzzo della Commissione tributaria centrale, il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa della regolare attività è stato accertato dal ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento del 3 luglio 2009. Di conseguenza, tali Organi, dal 3 luglio 2009, hanno ripreso la loro attività presso la sede di L'Aquila, via Salaria antica est, n. 27.
La ripresa dell'operatività dell'ufficio di L'Aquila, invece, è stata disposta dal direttore regionale dell'Abruzzo (provvedimento del 14 luglio 2009), che ha accertato il mancato funzionamento della struttura dal 6 al 27 aprile, nonché l'irregolare funzionamento della stessa dal 28 aprile al 28 giugno. Dal 29 giugno 2009, l'ufficio di L'Aquila ha riaperto provvisoriamente in alcuni locali presso il centro commerciale "L'Aquilone", sito in località Campo di Pile.
La proroga riguarda anche la direzione regionale dell'Abruzzo, in quanto la sua sede è a L'Aquila. Il provvedimento 8 maggio 2009 del direttore dell'Agenzia non ha spostato la sede istituzionale, ma ha previsto solo l'istituzione di una unità di crisi in Pescara, Via Rio Sparto, n. 21, per fare fronte all'emergenza.
Nella circolare è stata, inoltre, precisata la differenza tra la proroga e la sospensione dei termini. Infatti, mentre quest'ultima incide sul computo del termine, che resta sospeso per un determinato periodo, per riprendere a decorrere alla fine del periodo di sospensione, la proroga non sospende il decorso dei termini, ma comporta un differimento della scadenza.
Ordinanze del presidente del Consiglio dei ministri
L'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 3780 del 6 giugno dispone la proroga al 31 dicembre 2010 dei "termini di prescrizione o decadenza, legali o convenzionali relativi all'esercizio delle funzioni di liquidazione, controllo e accertamento, contenzioso e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie e all'attività di interpello da parte delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione aventi sede istituzionale nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, ovvero di altre articolazioni della stessa Agenzia e degli agenti della riscossione operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio fiscale alla stessa data nei medesimi comuni, la cui scadenza è compresa nel periodo tra il 6 aprile 2009 ed il 30 dicembre 2010".
Tale proroga è disposta a beneficio degli uffici dell'agenzia delle Entrate aventi sede nei comuni interessati dal sisma, ovvero di uffici diversi dai precedenti operanti nei confronti dei contribuenti domiciliati nei medesimi comuni, e ciò indipendentemente dalla sede dell'ufficio giudiziario.
L'articolo 15 della successiva ordinanza 3784 del 25 giugno, stabilisce poi che "Dal 1° luglio 2009, le disposizioni di cui agli articoli…4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, si applicano, altresì, nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che avevano il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 6 aprile 2009 in un comune della provincia dell'Aquila diverso da quelli individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, appositamente individuati con provvedimenti del prefetto dell'Aquila, le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, attestato mediante perizia giurata".
Le istruzioni operative
Dopo aver esaminato le disposizioni normative di riferimento, la circolare 41/E prosegue fornendo le relative istruzioni operative in ordine ai processi pendenti e ai termini processuali.
Sui processi pendenti
La sospensione dei processi disposta dall'articolo 5, comma 1, del decreto, si applica anche ai giudizi tributari, essendo quella tributaria una giurisdizione speciale. Pertanto, fino al 31 luglio 2009, la sospensione ha operato per tutti i processi tributari che alla data del 6 aprile erano pendenti innanzi alla Ctp, alla Ctr e alla Ctc (sezione regionale dell'Abruzzo) di L'Aquila.
Sul concetto di "pendenza" del giudizio alla data del 6 aprile 2009, la circolare ricorda che "…è sufficiente che sia stato proposto il ricorso ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 546 del 1992, ancorché alla stessa data non sia stato effettuato il deposito presso la Commissione tributaria adita, a condizione, s'intende, che non sia ancora decorso il termine di trenta giorni per costituirsi in giudizio" (cfr circolare 12/2003, punto 11.2; in senso conforme, circolare 56/2007).
Tuttavia, la stessa sospensione - che, data la sua natura oggettiva, opera a prescindere dalla residenza, domicilio o sede delle parti dei giudizi - non si applica nei confronti dei procedimenti cautelari (nell'ambito della giurisdizione tributaria tale deroga riguarda i procedimenti cautelari previsti dagli articoli 47 e 47-bis del Dlgs 546/1992, nonché le richieste di misure cautelari di cui all'articolo 22 del Dlgs 472/1997).
Ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto, sono rimasti sospesi, sempre fino al 31 luglio 2009, anche i termini relativi al compimento di qualsiasi atto del procedimento da svolgersi presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma.
Il comma 2 dell'articolo 5 dispone, infine, il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, delle udienze fissate presso tutti gli organi giurisdizionali, nel caso in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede, alla data del 5 aprile 2009, nei comuni colpiti dall'evento sismico, con facoltà di rinuncia.
Sui termini processuali
In merito alle ipotesi in cui, alla data del 6 aprile, erano ancora pendenti i termini per proporre ricorso o appello innanzi alle Commissioni tributarie, la circolare contiene una ulteriore distinzione sulla base della residenza o della sede operativa delle parti processuali.
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Per l'applicazione della sospensione è sufficiente che ne abbia diritto una delle parti, a prescindere dalla sede dell'ufficio giudiziario. Ne beneficiano, fra gli altri, la direzione regionale dell'Abruzzo e l'ufficio di L'Aquila.
La disposizione va però esaminata congiuntamente all'articolo 4, comma 1, dell'Opcm che, come detto, prevede a favore di determinate articolazioni dell'agenzia delle Entrate e degli agenti della riscossione una proroga dei termini al 31 dicembre 2010.
Ovviamente, chiosa ancora la circolare, nei casi in cui si applica quest'ultima proroga, la stessa assorbe gli effetti delle sospensioni dei termini prima commentate.
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La sospensione dei termini prevista dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto non opera nei confronti dei soggetti che alla data del 5 aprile 2009 non erano residenti, non avevano sede operativa o non esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dall'evento sismico.
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Marco Denaro
Michela Grisini
Marco Mastrodicasa
pubblicato Venerdì 11 Settembre 2009
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