Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Smoothies addolciti con Iva al 10%.
Non si tratta di succhi di frutta
Non si tratta di succhi di frutta
L'inquadramento fiscale discende dai risultati dell'analisi tecnica effettuata dall'agenzia delle Dogane
Aliquota Iva del 10% sulle cessioni di un prodotto appartenente alla categoria degli smoothies, frullati di frutta ottenuti attraverso l'applicazione di particolari procedimenti industriali.
La conferma arriva dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione 173/E del 6 luglio.
La soluzione interpretativa dell'istante
La società istante, nella sua soluzione interpretativa, riteneva che il "frullato di frutta", da un mero punto di vista merceologico, potesse rientrare nella voce "Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri", riconducibile alla voce 2008 della tariffa doganale "Frutta altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove". Tale posizionamento nel panorama merceologico avrebbe reso applicabile l'Iva nella misura ridotta del 10% (tabella A, parte III, punto n. 74, allegata al Dpr 633/1972).
Il parere dell'Agenzia
Nella formulare il proprio parere, l'agenzia delle Entrate ha dapprima rilevato l'inammissibilità dell'istanza di interpello ex articolo 11 della legge 212/2000, in quanto, nel caso specifico, "prima ancora di richiedere un'attività diretta a rimuovere obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di norme tributarie" sono necessari accertamenti tecnici (verifica della composizione e qualificazione merceologica) che esulano dalle competenze proprie della stessa Agenzia.
L'istanza, pertanto, è stata trattata soltanto nell'ambito della consulenza giuridica, determinando un parere che non produce gli effetti tipici dell'interpello.
L'agenzia delle Dogane, a cui sono stati richiesti i necessari accertamenti tecnici, ritiene che gli smoothies non possono essere inquadrati nella categoria merceologica dei succhi di frutta per un semplice motivo: i succhi di frutta veri e propri sono il risultato della spremitura, appunto, di frutta effettuata per mezzo di "estrattori" (una sorta di spremiagrumi meccanico), cui fanno seguito i trattamenti di chiarificazione, filtrazione e disaerazione. Il procedimento indicato fa sì che il prodotto finale si presenti sotto forma di liquidi limpidi e non fermentati, anche se accade che alcuni succhi contengono ancora, sotto forma di sospensione, una parte di polpa finemente suddivisa.
Gli smoothies, invece, sono ottenuti miscelando purea di frutta, frullati di frutta e succo di frutta e contengono un quantitativo evidente di polpa di frutta non finemente suddivisa. La classificazione merceologica che ne consegue è "frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate", voce 2008 92 della tariffa doganale, comunque riconducibile al n. 74 della parte III della tabella A allegata al decreto Iva, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 10%.
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La soluzione interpretativa dell'istante
La società istante, nella sua soluzione interpretativa, riteneva che il "frullato di frutta", da un mero punto di vista merceologico, potesse rientrare nella voce "Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri", riconducibile alla voce 2008 della tariffa doganale "Frutta altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove". Tale posizionamento nel panorama merceologico avrebbe reso applicabile l'Iva nella misura ridotta del 10% (tabella A, parte III, punto n. 74, allegata al Dpr 633/1972).
Il parere dell'Agenzia
Nella formulare il proprio parere, l'agenzia delle Entrate ha dapprima rilevato l'inammissibilità dell'istanza di interpello ex articolo 11 della legge 212/2000, in quanto, nel caso specifico, "prima ancora di richiedere un'attività diretta a rimuovere obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di norme tributarie" sono necessari accertamenti tecnici (verifica della composizione e qualificazione merceologica) che esulano dalle competenze proprie della stessa Agenzia.
L'istanza, pertanto, è stata trattata soltanto nell'ambito della consulenza giuridica, determinando un parere che non produce gli effetti tipici dell'interpello.
L'agenzia delle Dogane, a cui sono stati richiesti i necessari accertamenti tecnici, ritiene che gli smoothies non possono essere inquadrati nella categoria merceologica dei succhi di frutta per un semplice motivo: i succhi di frutta veri e propri sono il risultato della spremitura, appunto, di frutta effettuata per mezzo di "estrattori" (una sorta di spremiagrumi meccanico), cui fanno seguito i trattamenti di chiarificazione, filtrazione e disaerazione. Il procedimento indicato fa sì che il prodotto finale si presenti sotto forma di liquidi limpidi e non fermentati, anche se accade che alcuni succhi contengono ancora, sotto forma di sospensione, una parte di polpa finemente suddivisa.
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Paolo Tenaglia
pubblicato Lunedì 6 Luglio 2009
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