Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Società ed enti di assicurazione
On line i dati da inviare al fisco
On line i dati da inviare al fisco
Oltre all’obbligo di risposta telematica per le indagini finanziarie sono tenuti anche a comunicare all’Anagrafe tributaria l’esistenza e la natura dei rapporti intrattenuti
Dal 30 giugno 2012 viaggiano sul canale telematico le informazioni tra assicurazioni e fisco, sulle polizze di tipo unit linked, index link e sui contratti e operazioni di capitalizzazione. A tal fine, le società e gli enti assicurativi, entro il prossimo 30 aprile, devono fornire alle Entrate il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec). Saranno, così, rapidamente acquisite le informazioni sui contratti attuati attraverso piani finanziari pluriannuali d’investimento e forme pensionistiche complementari.
È quanto prevede il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia.
Sempre a partire dal 30 giugno 2012, le società e gli enti di assicurazione sono tenuti a comunicare all’Archivio dei rapporti finanziari, i dati delle polizze (di tipo unit linked, index link) e dei contratti di capitalizzazioni, esistenti dal 6 luglio 2011 (secondo le modalità e i termini indicati nei provvedimenti del 19 gennaio 2007, del 29 febbraio 2008 e del 20 dicembre 2010).
Con il provvedimento di oggi, trova attuazione l’articolo 23, commi 24 e 25, del Dl 98/2011, che ha esteso l’attività di controllo svolta dall’Agenzia delle Entrate su aziende e istituti di credito, anche a società ed enti di assicurazione, i quali sono tenuti a fornire, su input dell’amministrazione fiscale, le informazioni relative alle citate polizze e contratti.
Sia le richieste dell’Agenzia, sia le risposte degli enti assicurativi, dal prossimo 30 giugno sono effettuate esclusivamente tramite il canale informatico.
L’adempimento comporta l’esonero dalle comunicazioni all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle attività finanziarie delle polizze in esame (Dpr 605/1973, articolo 7, comma 4).
È quanto prevede il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia.
Sempre a partire dal 30 giugno 2012, le società e gli enti di assicurazione sono tenuti a comunicare all’Archivio dei rapporti finanziari, i dati delle polizze (di tipo unit linked, index link) e dei contratti di capitalizzazioni, esistenti dal 6 luglio 2011 (secondo le modalità e i termini indicati nei provvedimenti del 19 gennaio 2007, del 29 febbraio 2008 e del 20 dicembre 2010).
Con il provvedimento di oggi, trova attuazione l’articolo 23, commi 24 e 25, del Dl 98/2011, che ha esteso l’attività di controllo svolta dall’Agenzia delle Entrate su aziende e istituti di credito, anche a società ed enti di assicurazione, i quali sono tenuti a fornire, su input dell’amministrazione fiscale, le informazioni relative alle citate polizze e contratti.
Sia le richieste dell’Agenzia, sia le risposte degli enti assicurativi, dal prossimo 30 giugno sono effettuate esclusivamente tramite il canale informatico.
L’adempimento comporta l’esonero dalle comunicazioni all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle attività finanziarie delle polizze in esame (Dpr 605/1973, articolo 7, comma 4).
Patrizia De Juliis
pubblicato Mercoledì 7 Dicembre 2011
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