Normativa e prassi
Successione per rappresentazione:
conta il rapporto con il beneficiario
Per determinare base imponibile, aliquota e franchigia, non rileva la parentela tra de cuius ed erede
eredità

Nell'ipotesi in cui il chiamato all'eredità subentri per rappresentazione, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sulle successioni e dell'aliquota applicabile, non si fa riferimento al rapporto esistente tra il de cuius e il rappresentato, ma a quello intercorrente tra il primo e il rappresentante.
Questo è, in sintesi, quanto affermato nella risoluzione n. 8/E del 12 febbraio, in risposta a quesiti inerenti al trattamento tributario da riservare, ai fini dell'imposta sulle successioni, alle devoluzioni attribuite ai chiamati all'eredità (nipoti ex fratre del de cuius) che succedono per rappresentazione in base all'articolo 467 e seguenti del codice civile.

Quadro normativo
Nel documento di prassi viene richiamato, preliminarmente, il quadro normativo di riferimento in materia di imposta sulle successioni, previsto dall'articolo 2, comma 48, del decreto legge 262/2006. Viene ribadito quanto era stato già affermato con la circolare 3/2008, e cioè che l'imposta sulle successioni trova applicazione per le attribuzioni in capo ai singoli eredi e legatari e limitatamente al valore della quota o dei beni agli stessi attribuiti, eccedente la franchigia eventualmente spettante in base al rapporto di coniugio ovvero alla sussistenza e al grado del rapporto di parentela intercorrente con il de cuius.

In particolare, la norma di riferimento ha fissato tre differenti aliquote applicabili sul valore della quota o dei beni spettanti a ciascun beneficiario, che si differenziano a seconda del grado di parentela o di affinità intercorrente tra beneficiario e dante causa. Sostanziali novità sono state, poi, introdotte dalla norma in esame al sistema delle franchigie che opera per le devoluzioni in favore del coniuge e dei parenti in linea retta (franchigia pari a 1 milione di euro), dei fratelli e delle sorelle (franchigia di 100mila euro), nonché dei beneficiari portatori di handicap a prescindere del legame di parentela con il dante causa (franchigia di 1,5 milioni di euro).

In materia di successione per rappresentazione ci si rifà anche alla disciplina codicistica. Con l'istituto della rappresentazione (articolo 467), i discendenti (rappresentanti) subentrano nel luogo e nel grado dei loro ascendenti (rappresentati) chiamati all'eredità (ad esempio, figli o fratelli del de cuius); conseguentemente, quando l'erede del de cuius sia un figlio o un fratello e questi non vuole (per rinuncia) o non può (perché pre-morto) accettare l'eredità, il diritto di accettare la stessa si trasferisce ai discendenti di quel figlio o di quel fratello. Il successivo articolo 468 cc stabilisce quali sono i soggetti che subentrano per rappresentazione.

Soluzione al quesito
In considerazione dell'inapplicabilità della disciplina civilistica, che interviene unicamente qualora l'ordinamento tributario non regoli autonomamente la materia, la soluzione del quesito, a parere dell'Agenzia, va ricercata nella disciplina fiscale dell'imposta di successione, in quanto il trattamento tributario è condizionato dal rapporto naturale (parentela o coniugio) esistente tra il de cuius e l'effettivo beneficiario, indipendentemente dal titolo della chiamata all'eredità.
Nell'ipotesi, infatti, in cui il chiamato all'eredità subentri per rappresentazione, per la determinazione della base imponibile dell'imposta e dell'aliquota applicabile, occorre fare riferimento al rapporto esistente tra il de cuius e il rappresentante.
Pertanto, al rappresentante verrà eventualmente riconosciuta la franchigia in base al suo rapporto naturale di parentela con il de cuius.

Tanto premesso, nel caso in cui i chiamati all'eredità siano dei nipoti ex fratre del de cuius che subentrano per rappresentazione, agli stessi - in base all'articolo 2, comma 48, Dl 262/2006 - non può essere riconosciuta alcuna franchigia.
Tali conclusioni sono in linea con quanto affermato dalla Commissione tributaria centrale nella decisione 3418/1990 e, successivamente, dalla Corte di cassazione nella sentenza 6955/1994.
Franca Cirimele
pubblicato Venerdì 12 Febbraio 2010

I più letti

testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
testo alternativo per immagine
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
medico disegno
Sono rettificabili soltanto le “sviste” formali e di calcolo, niente da fare per le scelte di natura opzionale che, invece, una volta fatte, non sono revocabili
testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
non change
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione