Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Sul web il modello per “ricevere”
il flusso telematico 730-4 del 2012
il flusso telematico 730-4 del 2012
Da quest’anno obbligatorio anche per le Poste e Ferrovie, va utilizzato dai sostituti per comunicare l’indirizzo presso cui ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni
Approvato, con provvedimento direttoriale del 2 febbraio, il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” con le relative istruzioni, e definite le specifiche tecniche di trasmissione.
I sostituti d’imposta dovranno compilarlo e trasmetterlo in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2012, per indicare l’indirizzo presso il quale desiderano ricevere i risultati finali delle dichiarazioni (modello 730-4). L’invio può essere fatto direttamente dagli interessati o tramite intermediari autorizzati.
I sostituti d’imposta che nel 2011 hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate, non devono inviare alcuna comunicazione, se i dati forniti non hanno subito variazioni.
La trasmissione dei dati, introdotta nel 2008, ha avuto un’attuazione graduale, considerato l’elevato numero dei soggetti coinvolti. In un primo momento interessava solo i sostituti di 22 province, diventate 44 nel 2009. Dal 2010, poi, la procedura è stata estesa all’intero territorio nazionale (provvedimento del 3 febbraio 2010), con l’eccezione di alcuni grandi enti (Inps, dipartimento del Tesoro, Inpdap, Ipost, Ferrovie dello Stato e Poste italiane).
A partire dal 2012, conclusa con successo la fase di sperimentazione, la partecipazione è obbligatoria per tutti i sostituti d’imposta. Restano ancora fuori il Mef (personale centrale e periferico gestito dal sistema Service Personale Tesoro), l’Inps e l’Inpdap, che già ricevono telematicamente i modelli con propri sistemi.
Se il sostituto riceve i risultati contabili di un contribuente per il quale non è tenuto a eseguire il “conguaglio”, deve restituire il modello entro il quinto giorno lavorativo successivo, direttamente al Caf o al professionista abilitato che ha prestato l’assistenza fiscale.
Il modello per comunicare la sede telematica dove ricevere il flusso dei dati è reperibile gratuitamente, oltre che su www.agenziaentrate.gov.it, anche su www.finanze.gov.it.
I sostituti d’imposta dovranno compilarlo e trasmetterlo in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2012, per indicare l’indirizzo presso il quale desiderano ricevere i risultati finali delle dichiarazioni (modello 730-4). L’invio può essere fatto direttamente dagli interessati o tramite intermediari autorizzati.
I sostituti d’imposta che nel 2011 hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate, non devono inviare alcuna comunicazione, se i dati forniti non hanno subito variazioni.
La trasmissione dei dati, introdotta nel 2008, ha avuto un’attuazione graduale, considerato l’elevato numero dei soggetti coinvolti. In un primo momento interessava solo i sostituti di 22 province, diventate 44 nel 2009. Dal 2010, poi, la procedura è stata estesa all’intero territorio nazionale (provvedimento del 3 febbraio 2010), con l’eccezione di alcuni grandi enti (Inps, dipartimento del Tesoro, Inpdap, Ipost, Ferrovie dello Stato e Poste italiane).
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Il modello per comunicare la sede telematica dove ricevere il flusso dei dati è reperibile gratuitamente, oltre che su www.agenziaentrate.gov.it, anche su www.finanze.gov.it.
r.fo.
pubblicato Mercoledì 8 Febbraio 2012
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