Normativa e prassi
Tassazione unica per i distretti
con possibile accordo sul quantum
Nel decreto “incentivi”, l’istituto già proposto con la Finanziaria 2006, per un nuovo patto tra Fisco e imprese
distretto industriale

Il decreto legge 5/2009 propone una nuova possibilità di tassazione "allargata". Si tratta di un regime che esce fuori dai tradizionali schemi di collegamento societario previsti dalla trasparenza fiscale (articolo 115 del Tuir) e dal consolidato nazionale (articolo 117) o mondiale (articolo 124).
Destinatari della norma sono i distretti produttivi o reti di imprese ossia gli insiemi di imprese che, legate tra di loro da imprescindibili vincoli territoriali, produttivi o, in particolare, dalla condivisione comune di know how, formano un unico "sistema" imprenditoriale, garantendo ai distretti di fare della norma fiscale un ulteriore volano di maggiore competitività e di avvicinarsi a modelli di tassazione già presenti in Europa.
 

Cos'è un distretto
Alfred Marshall, nella seconda metà del XIX secolo, in riferimento all'esperienza industriale delle zone tessili di Lancashire e Sheffield contestualizzò il concetto di distretto industriale.
La definizione che Marshall diede, fu la seguente: "Quando si parla di distretto industriale si fa riferimento ad un'entità socioeconomica costituita da un insieme di imprese, facenti generalmente parte di uno stesso settore produttivo, localizzato in un'area circoscritta, tra le quali vi è collaborazione ma anche concorrenza".
Dietro tale definizione si celano gli elementi distintivi di un distretto, ossia:

  • una specifica realtà sociale
  • una specifica realtà economica
  • la specializzazione produttiva
  • uno specifico territorio
  • la concentrazione in un'area geografica di imprese
  • un "connubio" collaborazionista e concorrenziale tra le imprese.

Soggetti destinatari
I destinatari sono le imprese industriali, dei servizi, turistiche, agricole e della pesca, che decidono, liberamente, di far parte di un distretto produttivo da individuarsi nelle libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale e orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali.
Le imprese appartenenti a distretti possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'Ires.
I distretti che scelgono il regime di tassazione unitaria, ai fini delle imposte sui redditi verranno considerati come nuovi soggetti passivi Ires individuati dall'articolo 73 del Tuir; in particolare, saranno paragonati ai soggetti residenti enti pubblici e privati, nonché ai trust, diversi dalle società, che svolgono in via esclusiva o principale una attività commerciale.

Quali norme si applicano
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sul consolidato nazionale. Si tratta, in pratica, delle disposizioni per la tassazione dei gruppi di imprese controllate residenti che in via unitaria, perché legati tra loro da vincoli di controllo previsti dall'articolo 2359, comma 1, lettere a) e b) del codice civile, tassano in un'unica soluzione i redditi dei soggetti partecipanti al consolidamento (articoli da 117 a 129 del Tuir).
La tassazione, nei fatti, avviene solo in capo alla società consolidante che attrae a sé tutti redditi netti delle società consolidate.

Il perimetro impositivo
Il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria. L'opzione ha validità per un triennio.
La ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa alla scelta del distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza, alla parità di trattamento e sulla base di principi di mutualità. In pratica, sulla base degli accordi interni tra le imprese che fanno parte del distretto, le stesse potranno indicare su chi e con quale percentuale ricadrà il carico tributario.
Non concorrono a formare la base imponibile, in quanto escluse, le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.
L'ammontare dovuto come imposte dirette o locali è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso; quindi, ai fini dell'Ires, si determinerà sulla base imponibile l'imposta corrispondente all'aliquota del 27,5 per cento.

Le tasse possono essere concordate
I distretti, anche nelle ipotesi in cui non si sia scelta l'opzione per la tassazione unitaria, possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva.
I parametri oggettivi per la determinazione delle imposte vengono determinati dall'Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti.

La possibilità della parametrazione fiscale a livello locale, oltre che con l'Erario, potrà essere concordata in via preventiva e vincolante anche con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, stabilendo il volume di tributi, contributi e altre somme che le imprese appartenenti al distretto dovranno versare in ciascun anno. Diverrà quindi possibile, anche in chiave federalista (si pensi, ad esempio, alla nuova Irap), concertare con le amministrazioni locali il carico fiscale o le agevolazioni spettanti in relazione all'incidenza sul territorio.

Al fine di garantire un equo prelievo fiscale che rispetti anche la capacità contributiva del territorio, agenzia delle Entrate ed enti locali coinvolti nella determinazione del quantum dovranno operare tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati.

Il controllo del rispetto delle regole
Per le imprese appartenenti al distretto resta comunque l'obbligo di assolvere gli ordinari adempimenti fiscali e l'applicabilità delle disposizioni penali tributarie.
In caso di osservanza del concordato, sono previsti controlli solo a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per determinare e aggiornare gli importi dovuti per la tassazione concordata.

Giuseppe Bennici
pubblicato Mercoledì 18 Febbraio 2009

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