Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Temi generali, attività specifica.
Cresce la consulenza giuridica
Cresce la consulenza giuridica
L'Agenzia delle Entrate si sofferma in una nuova circolare sulle differenze con l'interpello e dà istruzioni ad hoc agli uffici per la gestione e la lavorazione delle istanze
Dopo i chiarimenti forniti dalla circolare 32/E del 2010 sulle istanze di interpello, il mosaico si completa con quelli contenuti nella circolare n. 42/E del 5 agosto sulla consulenza giuridica.
La consulenza giuridica, a differenza dell'interpello, oltre a svolgersi al di fuori di una disciplina normativa tipica, consiste nell'"attività interpretativa finalizzata all'individuazione del corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale", non riconducibili a uno specifico soggetto.
Quindi, generalità e atipicità sono i connotati propri della consulenza giuridica che la distinguono dall'istituto dell'interpello. Come l'interpello, invece, assume rilevanza in quanto costituisce uno strumento di supporto a disposizione del contribuente al fine di agevolare la tax compliance.
I soggetti legittimati a farsi portatori di problematiche di carattere generale, risolvibili tramite la consulenza giuridica, sono gli uffici dell'Amministrazione finanziaria (specialmente in caso di attività istruttorie in corso di svolgimento), le associazioni di categoria, gli ordini professionali e gli enti pubblici in generale, comprese le amministrazioni dello Stato.
Secondo la rilevanza territoriale del soggetto richiedente o della complessità o novità delle questioni interpretative prospettate, la competenza a fornire la consulenza giuridica è attribuita alle Direzioni regionali o alla direzione centrale Normativa.
La richiesta, contenente i dati anagrafici del soggetto istante e un'indicazione chiara ed esaustiva della questione prospettata, dovrà essere redatta in carta libera e presentata alla Dr o alla direzione centrale Normativa di volta in volta competente mediante consegna a mano o mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno.
Il parere dell'Agenzia esplica differenti effetti in relazione al soggetto richiedente:
Di particolare importanza è, infine, la questione degli effetti riflessi della consulenza giuridica per quei contribuenti che siano soggetti ad attività istruttorie in corso di svolgimento o si siano visti notificare atti impositivi.
Tali atti istruttori e impositivi, non essendo suscettibili di preventivo controllo in sede di richiesta di consulenza giuridica, non inibiscono la trattazione del quesito tutte le volte in cui sussista l'interesse dell'istante a conoscere il parere dell'amministrazione al fine di orientare per il futuro il comportamento dei propri associati o rappresentati.
In tali casi, restano fermi gli esiti dell'attività impositiva già esercitata ovvero del contenzioso eventualmente in corso nei confronti dei contribuenti; le decisioni concernenti l'eventuale rettifica dell'atto in autotutela rientrano, infatti, nell'ambito dei poteri degli uffici dell'Agenzia territorialmente competenti.
Da ultimo, la circolare ricorda che la richiesta di parere non sospende l'azione di controllo, non sposta la competenza né giustifica il mancato rispetto dei termini di decadenza che il responsabile del relativo procedimento è tenuto a osservare.
La consulenza giuridica, a differenza dell'interpello, oltre a svolgersi al di fuori di una disciplina normativa tipica, consiste nell'"attività interpretativa finalizzata all'individuazione del corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale", non riconducibili a uno specifico soggetto.
Quindi, generalità e atipicità sono i connotati propri della consulenza giuridica che la distinguono dall'istituto dell'interpello. Come l'interpello, invece, assume rilevanza in quanto costituisce uno strumento di supporto a disposizione del contribuente al fine di agevolare la tax compliance.
I soggetti legittimati a farsi portatori di problematiche di carattere generale, risolvibili tramite la consulenza giuridica, sono gli uffici dell'Amministrazione finanziaria (specialmente in caso di attività istruttorie in corso di svolgimento), le associazioni di categoria, gli ordini professionali e gli enti pubblici in generale, comprese le amministrazioni dello Stato.
Secondo la rilevanza territoriale del soggetto richiedente o della complessità o novità delle questioni interpretative prospettate, la competenza a fornire la consulenza giuridica è attribuita alle Direzioni regionali o alla direzione centrale Normativa.
La richiesta, contenente i dati anagrafici del soggetto istante e un'indicazione chiara ed esaustiva della questione prospettata, dovrà essere redatta in carta libera e presentata alla Dr o alla direzione centrale Normativa di volta in volta competente mediante consegna a mano o mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno.
Il parere dell'Agenzia esplica differenti effetti in relazione al soggetto richiedente:
- se è interno, la risposta costituirà attività di indirizzo e coordinamento al fine di uniformare il comportamento di tutte le strutture coinvolte a vario titolo nelle diverse fasi di attuazione del prelievo tributario. In particolare, l'interpretazione è di indirizzo per i soggetti richiedenti, limitatamente alla questione evidenziata nella richiesta di parere, ferma restando l'esclusiva competenza dell'Ufficio ad assumere le determinazioni necessarie alla definizione del caso per il quale è stato richiesto il parere
- se, invece, il soggetto richiedente è esterno, il parere non sarà vincolante né per il soggetto istante né per i soggetti rappresentati dall'istante; tuttavia, al contribuente che si è adeguato all'indirizzo espresso dall'Agenzia nella risposta alla consulenza giuridica non sono irrogabili sanzioni, né richiesti interessi moratori ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente.
Di particolare importanza è, infine, la questione degli effetti riflessi della consulenza giuridica per quei contribuenti che siano soggetti ad attività istruttorie in corso di svolgimento o si siano visti notificare atti impositivi.
Tali atti istruttori e impositivi, non essendo suscettibili di preventivo controllo in sede di richiesta di consulenza giuridica, non inibiscono la trattazione del quesito tutte le volte in cui sussista l'interesse dell'istante a conoscere il parere dell'amministrazione al fine di orientare per il futuro il comportamento dei propri associati o rappresentati.
In tali casi, restano fermi gli esiti dell'attività impositiva già esercitata ovvero del contenzioso eventualmente in corso nei confronti dei contribuenti; le decisioni concernenti l'eventuale rettifica dell'atto in autotutela rientrano, infatti, nell'ambito dei poteri degli uffici dell'Agenzia territorialmente competenti.
Da ultimo, la circolare ricorda che la richiesta di parere non sospende l'azione di controllo, non sposta la competenza né giustifica il mancato rispetto dei termini di decadenza che il responsabile del relativo procedimento è tenuto a osservare.
Paola Parisi
pubblicato Martedì 9 Agosto 2011
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
Sono rettificabili soltanto le “sviste” formali e di calcolo, niente da fare per le scelte di natura opzionale che, invece, una volta fatte, non sono revocabili
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
10/8/2011
Interpretazione normativa e attività di supporto e informazione per la corretta applicazione della disciplina tributaria. L’Agenzia fa il punto sulle diverse funzioni
14/6/2010
Il contribuente deve, tra l’altro, quantificare l’eventuale beneficio fiscale di cui ritiene possa avvalersi
10/3/2009
Il contribuente potrà ricorrere in Commissione tributaria solo contro il successivo atto impositivo
24/2/2009
Rientrano attualmente nella categoria le imprese con volume d’affari o ricavi non inferiori a 300 mln di euro
Notizie correlate
- Assistenza ai contribuenti: in ufficio, ma anche dal pc
- 10/8/2011

- Interpretazione normativa e attività di supporto e informazione per la corretta applicazione della disciplina tributaria. L’Agenzia fa il punto sulle diverse funzioni
- Le "chance" di risoluzione anticipata dei problemi tributari
- 9/4/2003
- Interpello, l'istituto che consente la prevenzione ab origine del contenzioso incontra un sempre maggior favore da parte dei contribuenti
- No alla ripartizione delle perdite di devoluzione
- 19/10/2007

- L'Agenzia, con una consulenza, conferma il proprio orientamento
- Interpello: la risposta è soltanto un parere, il giudice non c'entra
- 3/3/2009

- Non è impugnabile perché si qualifica come atto amministrativo non provvedimentale
Archivio Normativa e prassi
Maggio, 2012
(13)
Aprile, 2012
(21)
Marzo, 2012
(23)
Febbraio, 2012
(23)
Gennaio, 2012
(17)
Dicembre, 2011
(27)
Novembre, 2011
(22)
Ottobre, 2011
(15)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(14)
Luglio, 2011
(19)
Giugno, 2011
(22)














