Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 13:06
Normativa e prassi
Per tutti un atto e un solo bollo.
Se il contesto è unico vige la deroga
Se il contesto è unico vige la deroga
Visto l’ampio raggio della disposizione agevolativa, l’Agenzia non ha dubbi: l’imposta non si replica
L’istanza di discussione in pubblica udienza inclusa nel ricorso introduttivo non è un atto a sé stante, bensì costituisce parte dello stesso ricorso, poiché redatta in un unico contesto. In questo caso si paga una sola imposta di bollo, potendosi applicare la deroga espressamente prevista dalla norma.
In generale, la legge consente di redigere più atti su di uno stesso foglio, a condizione che per ognuno di essi venga assolta la relativa imposta di bollo, sia essa ordinaria sia straordinaria. La norma (articolo 13, Dpr 642/1972) però, a fronte della sua sinteticità oppone un lungo elenco di atti che possono essere scritti sul medesimo stampato pagando un unico bollo. Tra questi, la richiesta di discutere la lite in pubblica udienza contenuta sia nel ricorso introduttivo del processo, sia nel ricorso d’appello o in altri atti processuali. La specifica deroga si legge al punto 15) del richiamato elenco.
È la considerazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 82/E del 17 agosto che, inoltre, spiega come l’ampia portata della disposizione agevolativa calzi a pennello al caso prospettato tramite istanza di interpello. Nel documento di prassi, infatti, si fa riferimento ad altre risoluzioni – protocolli 311196/1982 e 310246/1984 e la 179/2008 – nelle quali, ad esempio, l’unico ricorso avverso distinti avvisi di accertamento è stato ritenuto atto unitario, cioè redatto in un unico contesto.
Pertanto, non ci sarebbe alcun motivo per escludere dalla deroga l’istanza di discussione in pubblica udienza inserita nel ricorso.
In generale, la legge consente di redigere più atti su di uno stesso foglio, a condizione che per ognuno di essi venga assolta la relativa imposta di bollo, sia essa ordinaria sia straordinaria. La norma (articolo 13, Dpr 642/1972) però, a fronte della sua sinteticità oppone un lungo elenco di atti che possono essere scritti sul medesimo stampato pagando un unico bollo. Tra questi, la richiesta di discutere la lite in pubblica udienza contenuta sia nel ricorso introduttivo del processo, sia nel ricorso d’appello o in altri atti processuali. La specifica deroga si legge al punto 15) del richiamato elenco.
È la considerazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 82/E del 17 agosto che, inoltre, spiega come l’ampia portata della disposizione agevolativa calzi a pennello al caso prospettato tramite istanza di interpello. Nel documento di prassi, infatti, si fa riferimento ad altre risoluzioni – protocolli 311196/1982 e 310246/1984 e la 179/2008 – nelle quali, ad esempio, l’unico ricorso avverso distinti avvisi di accertamento è stato ritenuto atto unitario, cioè redatto in un unico contesto.
Pertanto, non ci sarebbe alcun motivo per escludere dalla deroga l’istanza di discussione in pubblica udienza inserita nel ricorso.
r.fo.
pubblicato Martedì 17 Agosto 2010
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