Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Un codice di “ultima generazione”
per il rinnovo del parco mezzi
per il rinnovo del parco mezzi
Va utilizzato dalle imprese che hanno acquistato veicoli pesanti “ecologici” e che optano per la compensazione
Istituito, con la risoluzione 247/E del 15 settembre, il codice tributo 6822 che consentirà alle imprese di autotrasporto di utilizzare in compensazione, con l'F24, il credito d'imposta per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione (cioè con massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate e appartenenti alla categoria "Euro 5" o superiori).
La modalità di fruizione dell'agevolazione tramite compensazione è stata prevista dall'articolo 17, commi 35-undecies e 35-duodecies del decreto legge 78/2009, ed è alternativa alla possibilità di richiesta del contributo diretto. Un contributo fissato, dall'articolo 2 del Dpr 273/2007, nella misura di 3.400 euro per le piccole e medie imprese e in 2.550 euro per le altre imprese di autotrasporto, e spettante per gli acquisti effettuati nel biennio 2007-2008. La cifra è maggiorata del 10% se a investire sono aziende situate nelle aree in via di sviluppo (articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato Ue), per cui detti importi diventano, rispettivamente 4.250 euro per le pmi e 3.400 euro per tutte le altre.
Pertanto, i beneficiari che intendono avvalersi del credito d'imposta riporteranno il nuovo codice nella sezione "Erario" del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati".
Lo stesso codice va utilizzato anche in caso di ravvedimento, per la restituzione comprensiva di interessi; in tale ipotesi, trova posto nella colonna "importi a debito versati".
La modalità di fruizione dell'agevolazione tramite compensazione è stata prevista dall'articolo 17, commi 35-undecies e 35-duodecies del decreto legge 78/2009, ed è alternativa alla possibilità di richiesta del contributo diretto. Un contributo fissato, dall'articolo 2 del Dpr 273/2007, nella misura di 3.400 euro per le piccole e medie imprese e in 2.550 euro per le altre imprese di autotrasporto, e spettante per gli acquisti effettuati nel biennio 2007-2008. La cifra è maggiorata del 10% se a investire sono aziende situate nelle aree in via di sviluppo (articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato Ue), per cui detti importi diventano, rispettivamente 4.250 euro per le pmi e 3.400 euro per tutte le altre.
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Lo stesso codice va utilizzato anche in caso di ravvedimento, per la restituzione comprensiva di interessi; in tale ipotesi, trova posto nella colonna "importi a debito versati".
Paola Pullella Lucano
pubblicato Martedì 15 Settembre 2009
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