Normativa e prassi
Un Dl risponde alle richieste Ue
e l'Italia si mette al passo
Sulla G.U. di venerdì il decreto che armonizza alcune norme nazionali con le direttive della Comunità europea
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di venerdì il decreto legge 135/2009, con il quale l'Italia rivede la normativa interna alla luce di alcune sentenze della Corte di giustizia europea e delle procedure di infrazione avviate nei confronti dello Stato italiano.
Le materie e, conseguentemente, gli organismi coinvolti dal provvedimento, abbracciano diversi comparti, dalla tutela del territorio alla salute, dalla scuola al lavoro, dall'agricoltura ai trasporti, dalla giustizia al fisco, argomento, quest'ultimo, sui cui ci soffermeremo per delineare le principali novità introdotte dal decreto.

Compagnie assicurative
Con l'articolo 10 si semplifica l'attività delle imprese assicurative estere con sede in altri Paesi Ue o in Stati appartenenti allo spazio economico europeo appartenenti alla cosiddetta white list, che operano in Italia. Alle compagnie di assicurazione, infatti, non è più richiesta la presenza di un rappresentante fiscale residente in Italia.
La novità si concretizza con l'aggiunta del comma 6-bis all'articolo 4-bis della legge 1216/1961.

Iva, soggetti non residenti con stabile organizzazione
L'articolo 11 interviene sulla normativa Iva e corregge l'articolo 17 del Dpr 633/1972. Le imprese estere con stabile organizzazione non saranno più tenute all'identificazione diretta e alla nomina di un rappresentante fiscale residente. Sarà la sede italiana, infatti, a far fronte agli adempimenti fiscali nel nostro Paese; di conseguenza, l'imposta eccedente potrà essere recuperata direttamente da tale struttura avvalendosi delle detrazioni in occasione delle liquidazioni periodiche. Non è più consentita, quindi, l'adozione della procedura del rimborso diretto (articolo 38-ter).

Siiq
La Commissione europea ha chiesto all'Italia di modificare il regime agevolato riservato alle Siiq (Società di investimento immobiliare quotate). Le rettifiche nell'articolo 12 del decreto. È ancora la residenza a essere sotto i riflettori. La norma nazionale, infatti, privilegiava le Spa fiscalmente residenti nel territorio italiano, escludendo dal regime speciale le stabili organizzazioni di società estere. La nuova disciplina si allinea alla regola europea estendendo il beneficio alle Siiq estere (Ue o appartenenti alla white list) con stabili organizzazione in Italia e, inoltre, prevede che al reddito d'impresa prodotto dalle stesse per attività prevalente di locazione immobiliare, venga applicata l'imposta sostitutiva di Ires e Irap con aliquota del 20%, come per le Siiq italiane.

Regime fiscale Oicvm
Modifiche anche al regime fiscale applicato ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati (articolo 14). Il trattamento tributario vigente fino a oggi in Italia, secondo la Commissione europea, penalizza la libera circolazione dei capitali all'interno della Comunità e del suo spazio economico. Viene così sostituito per intero l'articolo 10-ter della legge 77/1983. La norma contestata prevede disparità di trattamento tra gli utili derivanti da fondi nazionali sottoposti a un'imposta sostitutiva calcolata secondo il criterio di maturazione dei proventi, che diventa criterio del realizzato per i fondi esteri.
Con la nuova disciplina, la ritenuta del 12,50% (prevista per i fondi italiani) è applicata anche agli introiti derivanti da partecipazione a Oicvm Ue o white list sottoposti a forme di controllo nei Paesi nei quali sono stati istituiti. Gli importi, inoltre, non concorreranno più alla formazione del reddito imponibile dei partecipanti.

Aiuti alle municipalizzate
Con l'articolo 19 vengono stabile le modalità per il recupero degli aiuti di Stato concessi dal legislatore italiano alle Spa a partecipazione maggioritaria pubblica. Le misure agevolative non hanno superato l'esame delle Commissione europea e ora dovranno essere recuperate dall'agenzia delle Entrate. Nel mirino, l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito e i tassi agevolati concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle ex municipalizzate attive nei servizi pubblici locali.
Riguardo al calcolo delle imposte dovute, è importante precisare che le plusvalenze derivanti dalle operazioni straordinarie non sono considerate rilevanti ai fini dell'imponibile. Infatti, gli stessi importi sarebbero stati fiscalmente neutri se realizzati dagli enti prima della privatizzazione delle imprese.
Anna Maria Badiali
pubblicato Lunedì 28 Settembre 2009

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