Normativa e prassi
Usufrutto a misura di interessi.
Coefficienti adeguati al nuovo tasso
Cambiano i moltiplicatori riferiti all’età del beneficiario, dopo l’aumento all’1,5% del saggio legale
calcolatrice
Via libera alla determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie con coefficienti aggiornati.
La variazione, ufficializzata nell’ultima G.U. del 2010 con la pubblicazione del decreto ministeriale del 23 dicembre, deriva dalla modifica del saggio legale degli interessi (vedi “Anno nuovo, interessi legali nuovi. Aggiornata dal Mef la percentuale”), salito dall’1 all’1,5% con decorrenza 1° gennaio 2011 (decreto 7 dicembre 2010).  
La legge 662/1996 (articolo 3, comma 164) dispone infatti che il ministro delle Finanze provveda ad adeguare le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni “...in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi”.  

I nuovi valori si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal primo giorno del 2011.

In particolare, viene aggiornato - tenendo conto del nuovo saggio di interesse dell’1,5% - il prospetto dei coefficienti allegato al Tur (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro - Dpr 131/1986). I precedenti valori, con coefficienti calcolati in base al tasso dell’1%, hanno trovato applicazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.
 
 
Età del beneficiario
(anni compiuti)
Nuovo coefficiente
(dall’1/1/2011)
Vecchio coefficiente
(dall’1/1 al 31/12/2010)
da 0 a 20
63,50
95
da 21 a 30
60,00
90
da 31 a 40
56,50
85
da 41 a 45
53,00
80
da 46 a 50
49,50
75
da 51 a 53
46,00
70
da 54 a 56
42,50
65
da 57 a 60
39,00
60
da 61 a 63
35,50
55
da 64 a 66
32,00
50
da 67 a 69
28,50
45
da 70 a 72
25,00
40
da 73 a 75
21,50
35
da 76 a 78
18,00
30
da 79 a 82
14,50
25
da 83 a 86
11,00
20
da 87 a 92
7,00
15
da 93 a 99
4,00
10
 
Il prospetto va utilizzato, ad esempio, quando si acquista la nuda proprietà di un immobile per il quale il venditore si riserva l’usufrutto, cioè il diritto ad abitarci per il resto della vita.
La base imponibile per il trasferimento della sola nuda proprietà è rappresentata dalla differenza tra il valore della piena proprietà e il valore dell’usufrutto (articolo 48 del Dpr 131/1986).
Quest’ultimo si ottiene moltiplicando la rendita annua dell’immobile per il coefficiente corrispondente all’età dell’usufruttuario.
La rendita annua, invece, è data dal valore della piena proprietà dell’immobile moltiplicato per il tasso di interesse legale (1,5% dal 1° gennaio 2011).
 
Esempio:
·         valore della piena proprietà dell’immobile: 250.000 euro (A)
·         tasso di interesse legale: 1,5% (B)
·         età del beneficiario dell’usufrutto: 52 anni
·         coefficiente corrispondente all’età del beneficiario: 46 (C)
 
Rendita annua = valore piena proprietà (A) x tasso interesse legale (B) = 250.000 x 1,5% = 3.750 (D)
Valore dell’usufrutto = rendita annua (D) x coefficiente età beneficiario (C) = 3.750 X 46 = 172.500 (E)
Valore della nuda proprietà = valore piena proprietà (A) – valore usufrutto (E) = 250.000 - 172.500 = 77.500.
 
Il decreto, inoltre, fissa in 66,66 volte l’annualità il valore del multiplo da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni. Il meccanismo è identico sia ai fini dell’imposta di registro (articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del Tur - Dpr 131/1986) sia ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del Tus - Dlgs 346/1990).
r.fo.
pubblicato Lunedì 3 Gennaio 2011

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