La Posta
Assoggettabilità ad Iva delle liberalità in natura
Dopo la recente abrogazione delle liberalità in denaro, le liberalità in natura sono soggette ad Iva?
Carlo Marchesi
L'articolo 13, comma 3, del Dlgs 460/97, modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge finanziaria 2008, prevede che non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa le erogazioni liberali in natura di beni non di lusso alla cui produzione o al cui cambio e' diretta l'attività d'impresa, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Come precisato nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26 del 26 marzo 2008, ciò comporta che l'impresa donante può, dal 1 gennaio 2008, cedere i beni senza applicazione dell'IVA e senza subire limitazioni del diritto alla detrazione.                                                   
                                                
 pubblicato Mercoledì 17 Dicembre 2008