Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
La Posta
Cessione del credito
Per la cessione di un credito d’imposta nei confronti dell’Erario sono necessarie particolari formalità?
S. Romano
L’articolo 1260 c.c. stabilisce che “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”.
Nella cessione del credito effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, pertanto, il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente e si sostituisce a quest’ultimo nella medesima posizione. In particolare, il soggetto pubblico debitore (ceduto) può opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario (cedente).
La cessione del credito deve risultare da atto avente data certa e, per essere efficace, deve essere notificata all’Agenzia delle Entrate (debitore ceduto).
Alla luce delle disposizioni del codice civile, e in particolare dell'art. 2704 c.c., non è necessario che l'atto di cessione rivesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in quanto rileva qualunque fatto che possa essere idoneo a stabilire, con carattere di obiettività, l'anteriorità del documento.
Nella cessione del credito effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, pertanto, il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente e si sostituisce a quest’ultimo nella medesima posizione. In particolare, il soggetto pubblico debitore (ceduto) può opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario (cedente).
La cessione del credito deve risultare da atto avente data certa e, per essere efficace, deve essere notificata all’Agenzia delle Entrate (debitore ceduto).
Alla luce delle disposizioni del codice civile, e in particolare dell'art. 2704 c.c., non è necessario che l'atto di cessione rivesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in quanto rileva qualunque fatto che possa essere idoneo a stabilire, con carattere di obiettività, l'anteriorità del documento.
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Giovedì 26 Maggio 2011
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