Mercoledì 8 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:58
La Posta
Credito d’imposta: prova della certezza della data di avvio dell’attività
Quali elementi possono qualificare la certezza della data di avvio dell’attività ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui al Dl n. 185/2008?
N. Bovi
L’articolo 29, comma 2, del Dl 185/2008, prevede che l’individuazione delle attività di ricerca deve avvenire, ai sensi del comma 2 dell’articolo 29, “sulla base di atti o documenti aventi data certa”. L’attività di ricerca può considerarsi avviata nel momento in cui il soggetto interessato pone in essere comportamenti giuridicamente rilevanti, diretti in modo non equivoco a realizzare le attività di ricerca pianificate.
Il requisito della certezza della data si desume dalla disciplina civilistica in materia di prove documentali ossia, ad esempio, attraverso:
- la formazione di un atto pubblico
- l’apposizione di autentica, il deposito del documento o la vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile
- la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico
- il timbro postale che deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto
- l’utilizzo di procedure di protocollazione o di analoghi sistemi di datazione che offrano adeguate garanzie di immodificabilità dei dati successivamente alla annotazione
- l’invio del documento a un soggetto esterno, ad esempio un organismo di controllo.
Più in particolare, secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 38/2008, per le attività di ricerca che comportano l’acquisizione di beni la data certa di avvio dell’attività agevolabile può desumersi dalla data di conclusione del contratto, quale risulta:
- dal contratto stesso, se presentato per la registrazione
- dal versamento di acconti effettuati tramite bonifici bancari che trovano causa nel contratto
- dalla negoziazione di assegni che siano inequivocabilmente riferibili all’attività prevista dal contratto
- da documenti provenienti da terzi, che attestino con certezza l’impegno ad acquisire il bene (quali, certificazioni del servizio postale, scritture relative a movimentazioni bancarie e, in genere, documenti formati o attestazioni provenienti da pubblici ufficiali).
Per le attività di ricerca realizzate mediante prestazione di terzi, la prova dell’avvio, oltre che dai documenti precedentemente elencati, potrà desumersi da qualunque elemento materiale che provi in modo non equivoco l’inizio dell’attività di ricerca (ad esempio, la registrazione di un contratto di appalto).
Per le attività di ricerca realizzate direttamente dall’impresa, la prova dell’avvio potrà desumersi anche da documenti o scritture redatti o formati tramite procedure gestionali interne che offrano garanzie di immodificabilità dei dati successivamente alla immissione.
Per le attività di ricerca realizzate direttamente dall’impresa, la prova dell’avvio potrà desumersi anche da documenti o scritture redatti o formati tramite procedure gestionali interne che offrano garanzie di immodificabilità dei dati successivamente alla immissione.
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Giovedì 2 Settembre 2010
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