La Posta
Determinazione del valore dell'avviamento
Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, il valore dell’avviamento di un’azienda può essere – presuntivamente – minore di quello determinato in base all’art. 2 del Dpr 460/1996?
T. Albano
L'articolo 2, comma 4, del Dpr 460/1996, recante il Regolamento per l'attuazione delle disposizioni previste in materia di accertamento con adesione, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili dispone che, per le aziende e per i diritti reali su di esse, il valore di avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3. La percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra il reddito d'impresa e i ricavi accertati (o, in mancanza, dichiarati) ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo.
Tuttavia , il moltiplicatore è ridotto a 2 nel caso in cui emergano elementi validamente documentati e, comunque, nel caso in cui sussistano almeno una delle seguenti circostanze:
a) l'attività sia stata iniziata entro i tre periodi d'imposta precedenti a quello in cui è intervenuto il trasferimento;
b) l'attività non sia stata esercitata, nell'ultimo periodo precedente a quello in cui è intervenuto il trasferimento, per almeno la metà del normale periodo di svolgimento della attività stessa.
Nel merito, la Corte di cassazione, con sentenza n. 20280 del 23 luglio 2008, ha affermato che "con i criteri per la determinazione del valore di avviamento di un'azienda, fissati dal regolamento, reso con il Dpr n. 460 del 1996, art. 2 per l'attuazione dell'accertamento con adesione di cui al Dl n. 564 del 1994, convertito in legge n. 656 del 1994, il legislatore ha inteso fornire i valori minimi cui l'Amministrazione finanziaria deve attenersi nella procedura transattiva che conduce ad un accertamento con adesione, ciò nella consapevolezza del fatto che solo la proposta di valori inferiori a quelli effettivi e riscontrabili in esito ad un ordinario contenzioso può realisticamente indurre il contribuente ad una soluzione adesiva. Sicché, utilizzati al di fuori della procedura adesiva, a tali valori va riconosciuto carattere presuntivo nel senso che l'effettivo valore di accertamento non sia inferiore a quello cui si perviene mediante la loro applicazione" (nello stesso senso, le sentenze 16705/2007, 3505/2006 e 613/2006).

risponde
Antonina Giordano
 pubblicato Martedì 16 Marzo 2010