Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
La Posta
Franchigia da applicare in caso di successione per rappresentazione
In caso di successione per rappresentazione a un soggetto da parte dei nipoti, figli di un fratello premorto, può a questi essere applicata la franchigia?
A. Bombaci
L’articolo 467 del codice civile dispone che “la rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato”.
Il successivo articolo 468 stabilisce che la “rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto”.
Il successivo articolo 468 stabilisce che la “rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto”.
Ai fini dell’imposta di successione, l’articolo 2, comma 48, del Dl n. 262/2006, disciplina compiutamente i criteri per l’applicazione e la determinazione di tale imposta, fissando aliquote e franchigie differenti a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra il de cuius e il beneficiario. In particolare, in base alla predetta disposizione, il trattamento tributario è condizionato dal rapporto naturale (parentela o coniugio) esistente tra il de cuius e il beneficiario, indipendentemente dal titolo della chiamata all’eredità.
Pertanto, ai fini della determinazione della base imponibile e dell’aliquota applicabile, nell’ipotesi in cui il chiamato all’eredità subentri per rappresentazione, non occorre fare riferimento al rapporto esistente tra il de cuius e il rappresentato, bensì a quello intercorrente tra il primo e il rappresentante.
Ne consegue che al rappresentante verrà eventualmente riconosciuta la franchigia in base al suo rapporto di parentela con il de cuius.
Tale franchigia (ove spettante) competerà per intero a ciascuno dei rappresentanti.Ne consegue che al rappresentante verrà eventualmente riconosciuta la franchigia in base al suo rapporto di parentela con il de cuius.
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Lunedì 16 Maggio 2011
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