Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 8:41
La Posta
Imponibilità della plusvalenza realizzata nella vendita con riserva di proprietà
In caso di cessione di un immobile, il calcolo dei cinque anni dalla data di acquisto ai fini dell’imponibilità o meno della plusvalenza come reddito diverso decorre dall’anno della stipula dell’atto di vendita con riserva di proprietà o dal momento dell’ultima rata?
D. Lattanzi
La vendita con riserva di proprietà è un contratto regolato dall’articolo 1523 del codice civile, per il quale “nella vendita a rate con riserva di proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna”.
La norma consente al compratore di godere subito del bene senza l’esborso totale del prezzo pattuito e al venditore di essere garantito dalla possibilità di recuperare il bene qualora il prezzo non dovesse essere interamente pagato.
Poiché l’“effetto traslativo” che assicura al compratore l’acquisto della proprietà del bene si verifica solo dopo il pagamento dell’ultima rata, la decorrenza del quinquennio di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir, deve essere individuata in tale momento, non avendo rilevanza, a tal fine, il momento di stipula dell’atto di compravendita.risponde
Antonina Giordano
pubblicato Lunedì 23 Agosto 2010
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