La Posta
Obblighi di fatturazione
Quando sorge per il professionista l’obbligo di emettere la parcella?
B. Ghezzi
L’articolo 6, comma 3, del Dpr 633/1972, prevede che il momento in cui sorge l’obbligo di emissione della parcella (fattura) è quello dell’effettuazione della “prestazione di servizi”.
La prestazione si considera effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo, rimanendo giuridicamente del tutto irrilevante sia la conclusione del contratto (nel nostro caso, l’incarico scritto o orale, o la firma del mandato) sia l’effettiva prestazione del servizio o la sua ultimazione.
Quanto al termine entro cui emettere la fattura, va individuato nel giorno in cui avviene il pagamento del corrispettivo. L’emissione corrisponde alla sua “consegna o spedizione” al destinatario e non alla sua materiale emissione.
La regola base ora indicata ha una prima e importante eccezione (quarto comma dello stesso articolo 6): “Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento…”.
L’emissione della fattura prima o indipendentemente dal pagamento del corrispettivo comporta che la prestazione di servizio si considera effettuata, con ogni conseguenza: prima fra tutte, l’obbligo di provvedere al versamento dell’imposta, secondo i termini previsti per ciascun regime contabile.
Pertanto, nel caso di pagamento frazionato, ogni singolo incasso (anche la percezione di acconti) impone l’emissione di una distinta fattura.
L’esigibilità differita è ammessa solo per le piccole imprese e gli esercenti arti e professioni che hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 200.000 euro. La disciplina si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 28 aprile 2009, data di entrata in vigore del regolamento attuativo (Dm 26.3.2009).
Per poter usufruire del regime dell’Iva per cassa, è necessario che il documento contabile (parcella) indichi: la norma di riferimento, ossia l’articolo 7 del Dl 185/2008 convertito nella legge 2/2009, e l’annotazione dell’opzione per il regime di esigibilità differita. In mancanza di tale duplice annotazione, l’Iva relativa all’operazione posta in essere si considera a esigibilità immediata, secondo le disposizioni dell’articolo 6, comma 5, primo periodo del Dpr 633/72.

risponde
Antonina Giordano
 pubblicato Mercoledì 1 Settembre 2010