Mercoledì 8 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:58
La Posta
Seminari aziendali: rilevanza Iva del corrispettivo dovuto allo sponsor
Una società organizza un ciclo di seminari avvalendosi della sponsorizzazione di un'altra società che, in cambio dell'inserimento dei propri loghi su tutto il materiale utilizzato per pubblicizzare il ciclo d'incontri, corrisponde una somma di denaro. Si chiede di sapere se le somme versate allo sponsor vanno assoggettate ad Iva.
F.B.
La fattispecie illustrata presenta tutti i requisiti (natura onerosa dell'accordo, prestazioni contrapposte tra sponsor e sponsorizzato) tipici del contratto di sponsorizzazione. Il contratto di sponsorizzazione non è tipizzato da una specifica previsione legislativa ma ha formato oggetto di definizione giurisprudenziale.
In particolare, con la sentenza n. 5086 del 21 maggio 1998, la Corte di cassazione ha affermato che tale tipologia di contratti comprende una serie di ipotesi nelle quali si ha che "un soggetto, il quale viene detto sponsorizzato, si obbliga a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificatamente marcato, dietro corrispettivo.... L'obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha piena natura patrimoniale ai sensi dell'articolo 1174 cod. civ.... non ha per oggetto lo svolgimento di un'attività in comune, bensì lo scambio di prestazioni".
La sponsorizzazione costituisce, quindi, un contratto atipico a prestazioni corrispettive con il quale una parte (detta sponsor) si obbliga ad erogare mezzi economici, al fine di ottenere notorietà pubblica, nei confronti di un altro soggetto (sponsorizzato o sponsee), che, a sua volta, si impegna ad effettuare determinate prestazioni affinché si realizzi tale ritorno di immagine.
Nel caso in esame lo sponsor, dietro corresponsione di una determinata somma di danaro, ottiene, da parte del soggetto sponsorizzato, l'inserimento del logo su tutto il materiale utilizzato per realizzare i seminari.
Ai fini Iva l'articolo 4, comma 4 del Dpr 633/1972 prevede che si "considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali. La sponsorizzazione, dunque, pur distinguendosi dall'ordinario contratto di pubblicità, costituisce comunque una forma atipica di pubblicità commerciale, attività considerata, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera i), del Dpr 633/1972, "in ogni caso commerciale". La corresponsione da parte dell'impresa sponsorizzatrice di una somma di danaro a fronte dell'obbligo da parte della società che organizza i seminari di veicolare il logo rappresenta un'attività riconducibile nello schema negoziale della sponsorizzazione, che rileva, ai fini Iva, come attività commerciale. Pertanto, ricorrendo i presupposti impositivi, le somme versate dallo sponsor, vanno assoggettate a Iva con l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 20%.
In particolare, con la sentenza n. 5086 del 21 maggio 1998, la Corte di cassazione ha affermato che tale tipologia di contratti comprende una serie di ipotesi nelle quali si ha che "un soggetto, il quale viene detto sponsorizzato, si obbliga a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificatamente marcato, dietro corrispettivo.... L'obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha piena natura patrimoniale ai sensi dell'articolo 1174 cod. civ.... non ha per oggetto lo svolgimento di un'attività in comune, bensì lo scambio di prestazioni".
La sponsorizzazione costituisce, quindi, un contratto atipico a prestazioni corrispettive con il quale una parte (detta sponsor) si obbliga ad erogare mezzi economici, al fine di ottenere notorietà pubblica, nei confronti di un altro soggetto (sponsorizzato o sponsee), che, a sua volta, si impegna ad effettuare determinate prestazioni affinché si realizzi tale ritorno di immagine.
Nel caso in esame lo sponsor, dietro corresponsione di una determinata somma di danaro, ottiene, da parte del soggetto sponsorizzato, l'inserimento del logo su tutto il materiale utilizzato per realizzare i seminari.
Ai fini Iva l'articolo 4, comma 4 del Dpr 633/1972 prevede che si "considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali. La sponsorizzazione, dunque, pur distinguendosi dall'ordinario contratto di pubblicità, costituisce comunque una forma atipica di pubblicità commerciale, attività considerata, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera i), del Dpr 633/1972, "in ogni caso commerciale". La corresponsione da parte dell'impresa sponsorizzatrice di una somma di danaro a fronte dell'obbligo da parte della società che organizza i seminari di veicolare il logo rappresenta un'attività riconducibile nello schema negoziale della sponsorizzazione, che rileva, ai fini Iva, come attività commerciale. Pertanto, ricorrendo i presupposti impositivi, le somme versate dallo sponsor, vanno assoggettate a Iva con l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 20%.
risponde
Antonina Giordano
pubblicato Martedì 2 Marzo 2010
Ricerca nella posta
Archivio lettere
Febbraio, 2012
(5)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(20)
Novembre, 2011
(21)
Ottobre, 2011
(21)
Settembre, 2011
(22)
Agosto, 2011
(22)
Luglio, 2011
(21)
Giugno, 2011
(20)
Maggio, 2011
(22)
Aprile, 2011
(20)
Marzo, 2011
(22)
