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Considerarla come un costo significherebbe trasformare la multa in un risparmio d'imposta, che avvantaggerebbe chi ha agito in violazione delle normeLa sanzione conseguente alla violazione di un divieto da parte di un'impresa non deriva da un'attività connessa al corretto esercizio dell'impresa e non può pertanto qualificarsi come fattore produttivo, trattandosi di condotta non soltanto autonoma ed esterna rispetto alla normale vita della impresa, ma antitetica rispetto al corretto svolgimento di tale attività. Pretendere pertanto che l'entità di tale sanzione costituisca un "costo" deducibile dal "reddito" imprenditoriale significherebbe neutralizzare interamente la "ratio" punitiva della penalità, trasformandola in un risparmio d'imposta, cioè in un "premio" per le imprese che abbiano agito in violazione delle norme antitrust.
Altri AVVISI
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Il beneficio concesso allo Stato sui beni mobili del debitore va riconosciuto anche per il periodo antecedente alla modifica dell'articolo 2752 cc
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L'amministrazione può utilizzare elementi esterni rispetto alle scritture, ma anche dati che emergono da queste, se singolarmente affidabili
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Non basta che l'acquisto sia stato effettuato nell'esercizio d'impresa. Occorre anche la strumentalità del bene; provarla spetta al contribuente
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L'atto, legittimamente assunto in sede penale, entra a far parte a pieno titolo del materiale probatorio e indiziario che il giudice deve valutare
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Le scritture, normativamente non previste, possono essere prova contro l'imprenditore, non potendo questi invocarne la non corrispondenza al vero
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Piena rilevanza probatoria alla documentazione "parallela" rinvenuta nel corso di un'ispezione, anche in presenza di scritture formalmente corrette
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Anche per le tasse automobilistiche, la competenza delle Commissioni si ferma e passa al giudice ordinario solo di fronte agli atti della esecuzione
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La modalità di estinzione dell'obbligazione tributaria è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti
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Restano validi gli atti del procedimento formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente e notificati a quest'ultimo
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Il motivo di ricorso non regge davanti ai giudici tributari quando l'atto, meramente liquidatorio, contiene tutti i dati prescritti dalle norme in materia
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L'assenza del ricorrente ne comporta l'inammissibilità, senza che il giudice accerti la non coincidenza fra il documento depositato e quello notificato
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