Avviso ai litiganti
Avviso ai litiganti

L'interpello non è un'agevolazione.
Risposta negativa non impugnabile

no
Il contribuente è libero di agire. Nessun obbligo per lui di adeguarsi all'interpretazione dell'Amministrazione: il diniego è, in sostanza, un mero parere
Il diniego reso dall'Amministrazione finanziaria in sede di risposta ad un interpello non è riconducibile all'ipotesi prevista alla lettera h) dell'art. 19 del DLGS n. 546 del 1992, in quanto non ha, nella sostanza e negli effetti prodotti, la natura di diniego di agevolazione. Infatti, nella procedura di interpello, non esiste alcun obbligo per il contribuente di conformarsi alla risposta dell'Amministrazione finanziaria, e, quindi, essendo il contribuente libero di agire, la risposta negativa data dall'Amministrazione finanziaria non è impugnabile avanti la Commissione Tributaria Provinciale, perché il diniego è considerato un "mero parere".

Dall'antitrust sanzioni, non premi.
Indeducibilità del tutto naturale

Considerarla un costo significherebbe trasformare la multa in un risparmio d'imposta, che avvantaggerebbe chi ha agito in violazione delle norme
La sanzione conseguente alla violazione di un divieto da parte di un'impresa non deriva da un'attività connessa al corretto esercizio dell'impresa e non può pertanto qualificarsi come fattore produttivo, trattandosi di condotta non soltanto autonoma ed esterna rispetto alla normale vita della impresa, ma antitetica rispetto al corretto svolgimento di tale attività. Pretendere pertanto che l'entità di tale sanzione costituisca un "costo" deducibile dal "reddito" imprenditoriale significherebbe neutralizzare interamente la "ratio" punitiva della penalità, trasformandola in un risparmio d'imposta, cioè in un "premio" per le imprese che abbiano agito in violazione delle norme antitrust.

Nasce privilegiato il credito Irap.
Lo spartiacque temporale non regge

Il beneficio concesso allo Stato sui beni mobili del debitore va riconosciuto anche per il periodo antecedente alla modifica dell'articolo 2752 cc
Per effetto delle modifiche apportate all'art. 2752 c.c. dal D.L. n. 159 del 2007, l'IRAP è stata inserita tra i crediti aventi privilegio generale sui mobili del debitore. In merito ai crediti IRAP sorti prima di tale modifica, occorre considerare che l'obbligo di concorrere alle spese pubbliche e la fondamentale esigenza di reperire i mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di poter assolvere i loro compiti istituzionali richiede che detti enti possano fare affidamento in tempi brevi su una consistente entità di risorse finanziarie. Da qui la necessità di attribuire il privilegio in questione sì da consentirne la riscossione con prelazione rispetto ad altri crediti nei confronti del debitore.

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