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La mancanza dell'autorizzazione non invalida l'accertamento basato sui dati raccolti dalla Guardia di finanzaÈ valido l'accertamento nei confronti di una società fondato sull'attività istruttoria condotta sui conti bancari di un socio non amministratore, anche se il procedimento penale a carico del contribuente è coperto da segreto istruttorio. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 4741 del 26 febbraio.
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Se non è dimostrato il collegamento con l’attività, niente inclusione tra i componenti negativi del reddito
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La decisione riguarda il caso in cui il recapito del legale rappresentante coincide con quello della società
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È "carta straccia" la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la natura di prestito tra le parti
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Valido l'accertamento fondato su informazioni ottenute tramite istruttorie tipiche del processo penale
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Il principio si applica dal 1° gennaio 2004. L'effetto si produce anche se l'adempimento precede quella data
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La particolarità dell'obbligazione tributaria non ne ammette l'applicazione in maniera generalizzata
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Possibile l'utilizzo di prove reperite irritualmente, ma idonee a rappresentare la situazione del contribuente
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La domanda di pronuncia pregiudiziale è relativa all'interpretazione degli articoli 43 e 48 del Trattato Ce
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Il giudice tributario non può limitarsi a rilevare una pronuncia penale favorevole al contribuente
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Per la legittimità della detrazione va provata la strumentalità del bene comprato rispetto all'attività esercitata
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